Non rientrano nella V salvaguardia i contratti a termine cessati per scadenza

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 12770 del 17 settembre 2014, ha chiarito che non rientrano nella quinta salvaguardia i lavoratori a tempo determinato, cessati entro il 30 giugno 2012 per naturale scadenza del contratto.

Nella stessa nota è stato, comunque, evidenziato, per opportuna informativa, che all'interno del DDL S1558, già approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, recante la “sesta salvaguardia", è previsto l'accesso alla salvaguardia nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
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