Non sempre si perde il diritto all’indennità per le ferie non godute

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Un lavoratore, assunto con la qualifica di direttore generale di un’azienda, si dimette dopo due anni e reclama, di fronte al giudice del lavoro, il mancato pagamento di un bonus determinato in base ad obiettivi concordati di anno in anno. Inoltre, il dirigente, non avendo usufruito di tutti i giorni di ferie a sua disposizione, chiede il pagamento dell’indennità sostitutiva relativa al periodo di riposo non goduto. Nello svolgimento del giudizio di primo grado, la società ha ribadito che il bonus non è stato pagato in quanto non era un elemento costante, ma accessorio della retribuzione, e anche le ferie non usufruite non potevano essere retribuite al dirigente, dal momento che egli aveva la qualifica di direttore generale. La questione è arrivata sino dinanzi alla Corte di Cassazione, dove il dirigente ha insistito per il diritto al riconoscimento del bonus e l’azienda per negare l’obbligo di pagamento delle ferie non godute. Con la sentenza n. 13953/2009, i Supremi giudici hanno respinto il ricorso dell’impresa nei confronti del suo ex dirigente ed hanno sancito quanto segue:

- per quanto riguarda il bonus, in mancanza di criteri da seguire per giungere alla sua determinazione, il lavoratore non può invocare un intervento suppletivo del giudice che non ha il potere di determinare i parametri di riferimento degli obiettivi da conseguire;

- per quanto riguarda le ferie non godute, il diritto al riposo spetta in linea generale anche ai dirigenti di azienda che hanno prestato servizio da almeno un anno alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e rappresenta un diritto irrinunciabile del lavoratore, che permane anche se le ferie non sono state espressamente richieste.

Tuttavia, con riferimento al caso di specie, i giudici di legittimità hanno specificato che se il dirigente è libero di gestire le proprie ferie senza interferenze del datore di lavoro ed egli rinuncia a tale potere, perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che non provi l’esistenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali che hanno ostacolato la fruizione del riposo. Da ciò, però, non scaturisce una presunzione per tutti i dirigenti, di piena autonomia decisionale nella scelta del “se e quando godere le ferie”, dato che questo potere non spetta a tutti i dirigenti in quanto tali. Dunque, per la Corte di Cassazione, è onere dell’azienda dimostrare che il richiedente ha la facoltà di decidere da solo le proprie ferie.

Roberta Moscioni

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 - Il manager monetizza le ferie non godute - Bresciani

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