Nullo l’accertamento se manca il Pvc della visita per la richiesta di documenti

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La Cassazione, con la sentenza n. 20770 dell’11 settembre 2013, ha chiarito che in sede di ispezione, la Guardia di Finanza è obbligata a redigere il Pvc nonostante l'accesso sia motivato dalla sola richiesta di documenti.

La questione verte sulla nullità degli atti impositivi emessi prima dei 60 giorni dalla conclusione dell'attività di controllo. Il termine dei 60 giorni prima non è rispettato senza pvc.

Si ricorda che l'art. 52 del dpr 633/1972 prevede che per ogni accesso debba essere redatto processo verbale, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

Pertanto, anche se la GdF durante la visita nei locali destinati all'esercizio dell'attività, o negli altri luoghi indicati dall'art. 52 del dpr 633/1972, non ha effettuato una vera istruttoria, l’assenza del verbale rende nullo l’accertamento. Ciò poiché deve essere garantito al contribuente il diritto di presentazione della memoria, ex articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, che senza Pvc è negato.
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