Nuove istruzioni per il meccanismo del doppio calcolo per le prestazioni di esodo

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L’INPS, con messaggio n. 2565 del 14 aprile 2015, a seguito della pubblicazione della circolare n. 74 del 10.4.2015, relativa ai criteri di applicazione dell’art. 1, comma 707, Legge n. 190/2014, ha fornito alcune precisazioni circa le modalità di applicazione della norma in questione alle prestazioni di esodo ai sensi della Legge n. 92/2012, art. 4.

Chiarisce l’Istituto che la data che fungerà da discrimine per l’applicazione del comma 707 sarà quella di entrata in vigore della medesima legge e il meccanismo del doppio calcolo troverà applicazione solo sulle prestazioni di esodo la cui certificazione "calcolo importo" sarà stata emessa dal 1° gennaio 2015 in poi.

Sottolinea l’INPS che il meccanismo del doppio calcolo troverà sempre applicazione in fase di liquidazione di pensione derivante da prestazione art. 4, a nulla rilevando in questo caso la data di certificazione.

Infine, rammenta il messaggio che, per le prestazioni di esodo ex art. 4, tese alla pensione anticipata e aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 1° dicembre 2017, non trovano più applicazione le penalizzazioni di cui alla legge n. 214/2011, ancorché siano state applicate sull’importo certificato.
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