Nuovo modello di spesometro da inviare per il 12 novembre 2013

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L’agenzia delle Entrate ha scoperto le carte del nuovo modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per il 2012 (c.d. spesometro), che risente delle semplificazioni introdotte dal D.L. n. 16/2012. Il provvedimento agenziale del 2 agosto 2013, prot. 94908, pone in luce i cambiamenti più rilevanti ed indica le date da rispettare: 12 novembre (per i contribuenti mensili) e 21 novembre 2013 (per quelli trimestrali).


IL D.L. 16/2012: MODIFICHE ALLO SPESOMETRO


L’adempimento consistente nella comunicazione all’Agenzia delle entrate, a carico dei soggetti passivi Iva, dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva, è stato introdotto nel 2010 con l’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010 ed attuato dal provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010.


Inizialmente l’obbligo era richiesto per operazioni di importo superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, in caso di emissione della fattura, e di 3.600 euro, compresa Iva, in caso di inesistenza dell’obbligo di emettere fattura.


Con l’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012, convertito con L. n. 44/2012, è stato semplificato, anche su richiesta delle categorie professionali,  lo strumento del c.d. “spesometro”, con effetto dal 2012.


Attualmente, quindi, è stabilito un obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali è previsto l'obbligo di emissio­ne della fattura, che riguarda tutte le operazioni attive e passive effettuate (senza limiti di importo), per ciascun cliente e fornitore (ciò ha indotto a riparlare di “elenchi clienti e fornitori”).


Se le operazioni non prevedono l'obbligo di emettere fattura, l’adempimento va eseguito in presenza di operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, com­prensivo di Iva.


Quindi, l’obbligo comunicativo sorge quando è obbligatorio emettere fattura o altro documento equivalente, indipendentemente dall’imponibile.


Le novità sullo spesometro sono oggetto del  provvedimento n. 94908, datato 2 agosto 2013, con cui l’Agenzia delle Entrate ha diramato il modello e le istruzioni da utilizzare per la comunicazione e definito i termini di presentazione.


OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE


Sono da includere
:


-> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo di emettere fattura;


-> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non sussiste l’obbligo di emettere fattura se l’importo dell’operazione è pari o supera 3.600 euro, al lordo dell’Iva;


-> operazioni in contanti legate al turismo di importo superiore a 1.000 euro, effettuate da soggetti quali commercianti, ristoratori, albergatori ed agenzie di viaggio nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e diversa da quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, con residenza fuori dell’Italia.


Sono da escludere
:


-> le importazione di beni e servizi;


-> le esportazione di beni;


-> le operazioni intracomunitarie;


-> le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600 effettuate nei confronti di persone fisiche non titolari di partita Iva, sprovviste di fattura, se pagate mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate;


-> in generale, tutte le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.


In nome della propugnata semplificazione, per gli anni 2012 e 2013, i commercianti al minuto ed assimilati nonchè le agenzie di viaggio sono tenuti alla comunicazione delle operazioni attive, con emissione di fattura, osservando il limite di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa.


SOGGETTI ESONERATI


- i soggetti titolari di partita Iva che si avvalgono del regime dei minimi;


- lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.


Si precisa che, nell’ambito delle operazioni straordinarie che comportano trasformazioni soggettive che avvengono nel periodo oggetto di comunicazione, occorre ricordare che:


- se come conseguenza dell’operazione straordinaria si verifica l’estinzione del soggetto, l’onere di trasmettere la comunicazione ricade sul subentrante (che includerà i dati riferiti al soggetto estinto);


- se a seguito dell’operazione straordinaria non avviene l’estinzione del soggetto, costui rimane obbligato all’adempimento.


MODELLO PER LA COMUNICAZIONE


Il provvedimento n. 94908 contiene il modello da usare per effettuare la comunicazione in discorso, evidenziando che è possibile scegliere se inviare i dati in forma analitica oppure in forma aggregata. L’opzione è vincolante per tutto il contenuto della comunicazione, anche in presenza di un invio sostitutivo.


Il nuovo modello risponde ad un’ottica di semplificazione in quanto consente di inviare non solo i dati dello spesometro ma anche quelli relativi:


- agli acquisti effettuati, dal 1° ottobre 2013, dagli operatori di San Marino (d.m. 24/12/1993, art. 16, lett. c));


- alle operazioni eseguite, dal 1° ottobre 2013, con soggetti residenti, domiciliati o con sede in territori a regime fiscale privilegiato, fermi restando i termini ed i periodi di riferimento di cui al D.M. 30 marzo 2010;


- agli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, per le operazioni relative al 2012;


- alle operazioni in contanti del settore del turismo, di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.


Se in luogo delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro è stato annotato il documento riepilogativo - articolo 6 D.P.R. 695/1966 - viene disposto che nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni, l’ammontare complessivo dell’imposta.


La comunicazione relativa alle operazioni effettuate con soggetti di San Marino va eseguita entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione .


Si intendono abrogati i provvedimenti agenziali del 28 maggio e del 5 luglio 2010.


L’invio dei dati in forma aggregata, però, non è consentito in alcune ipotesi:

  • acquisti da operatori economici di San Marino
  • acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli - art. 34, comma 6, D. P.R. n. 633/72
  • acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.


Optando per la forma analitica, tra i dati da comunicare, relativamente alle operazioni in cui è obbligatoria l’emissione della fattura, vi sono:


- per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;


- per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;


- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.


Ai fini comunicativi, è necessario fare riferimento al momento della registrazione o in mancanza, al momento della effettuazione delle operazioni.


Per la forma aggregata, sempre per operazioni in cui è obbligatoria l’emissione della fattura, i dati da comunicare sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:


- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;


- il numero delle operazioni aggregate;


- l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;


- l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;


- l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;


- l’importo totale delle note di variazione;


- l’imposta totale sulle operazioni imponibili;


- l’imposta totale relativa alle note di variazione.


In questo caso, va considerata la data di emissione o ricezione del documento.


TERMINI DI INVIO E MODALITA’


Le comunicazioni inerenti l’anno 2012 devono essere inviate:


- per i soggetti con liquidazione mensile, entro il 12 novembre 2013;


- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro il 21 novembre 2013.


Per le comunicazioni riferite ad anni successivi (2013 e seguenti) la trasmissione dei dati dello spesometro va eseguita:


- entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili


- entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per quelli trimestrali.


Il modello va inviato utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti dal soggetto che è tenuto alla comunicazione, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati.


Solo con la completa ricezione del file contenente i dati da parte dell'Agenzia delle Entrate la trasmissione si considera effettuata. Il buon esito dell’invio viene attestato mediante una ricevuta delle Entrate, di norma inviato entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.


Qualora il file inviato venga scartato dall’agenzia delle Entrate, ne viene data comunicazione indicando i motivi del rifiuto; l’interessato è tenuto ad effettuare un nuovo invio entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

QUADRO DELLE NORME

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con L. n. 122/2010

- Provvedimento Agenzia Entrate 22 dicembre 2010

- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con L. n. 44/2012

- Provvedimento Agenzia Entrate  2 agosto 2013, prot. 94908

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