OIC. In consultazione i principi contabili modificati per cooperative

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OIC. In consultazione i principi contabili modificati per cooperative

Il 17 maggio 2021 l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione l’elenco degli emendamenti ai principi contabili nazionali che si rendono necessari per disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.

I commenti devono essere inviati entro il 16 luglio 2021.

OIC. Modifiche ai principi contabili per cooperative

Le società cooperative che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile applicano i principi contabili nazionali emanati dall’OIC. Premesso ciò, si è preferito intervenire apportando modifiche ai principi contabili nazionali anziché istituire un apposito principio contabile valido per gli enti cooperativi.

In primo luogo, si agisce sulla classificazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa: viene previsto che vengano parificate alle altre azioni e quindi iscritte nel capitale sociale delle società cooperative.

Cooperative. Contabilizzazione dei ristorni

Con riferimento al capitolo ristorni, viene affrontata la diversità con cui gli stessi vengono contabilizzati: alcune società contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico, mentre altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

La bozza OIC prevede che i ristorni siano iscritti tra i debiti quando lo statuto e/o il regolamento stabiliscono che esiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.

Occorre verificare l’esistenza dell’obbligazione in base alle condizioni previste nello statuto e/o nel regolamento.

La contropartita del debito è imputata a Conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.

Si prevede la contabilizzazione dei ristorni, quando per statuto o regolamento non viene prevista un’obbligazione alla loro ripartizione ai soci, secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile, cioè nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.

In nota integrativa, nele informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, per quanto riguarda le voci del patrimonio netto, viene stabilito che le cooperative diano evidenza del numero e del valore nominale delle azioni ordinarie, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

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