OIC. Rivalutazione dei beni d’impresa, regole in consultazione

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OIC.  Rivalutazione dei beni d’impresa, regole in consultazione

Emanato in bozza per la pubblica consultazione, fino al prossimo 30 novembre, il documento interpretativo OIC: Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”.

Nello specifico, nel documento n. 7 vengono analizzate sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 da effettuare ai sensi dell’articolo 110 del DL 104/2020 (Decreto Agosto), che interessano in particolar modo la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento.

Le indicazioni offerte dall’Organismo italiano di contabilità si applicano, quindi, alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile.

Bilanci 2020, la normativa sulle rivalutazioni

Con la conversione del Decreto Agosto ad opera della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, è stato sancito che i soggetti individuati dalla norma, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

Bilanci 2020, oggetto delle rivalutazioni

Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Pertanto, sono considerate rivalutabili sia le immobilizzazioni materiali che i beni immateriali anche se completamente ammortizzati.

Viceversa, sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice

Bilanci 2020, applicazione delle nuove regole

Nel documento interpretativo n. 7 dell’Organismo Italiano di Contabilità si ribadisce che secondo quanto previsto espressamente dalla Legge 126/2020, la rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020 (ossia dopo il 14 ottobre), a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Inoltre, è precisato che la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene; ciò vuol dire che non necessariamente essa riguarda l’intera categoria economica omogenea di appartenenza.

Bilanci 2020, contabilizzazione della misura e modalità della rivalutazione

Specifica sempre l’OIC che la società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello Stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di Patrimonio netto.

Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.

Riguardo, invece, all’individuazione del valore massimo della rivalutazione si possono utilizzare sia il criterio del valore d’uso sia il criterio del valore di mercato, adottando - nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali - quelle che sono le tre metodologie classiche della rivalutazione:

  • rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;

  • rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);

  • riduzione del fondo ammortamento.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Infine, nella bozza del documento in consultazione, viene fatta una ricognizione che distingue la rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali da quella che non è riconosciuta ai fini fiscali e, dunque, con rilevanza escslusivamente civilistica.

L'OIC ricorda che si possono inviare commenti entro il 30 novembre 2020 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

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