Omessa consegna dei voucher: riqualificazione del rapporto di lavoro

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Omessa consegna dei voucher: riqualificazione del rapporto di lavoro

Le prestazioni accessorie, cenni storici e disciplina attuale

Il sistema dell’occupazione mediante voucher è stato introdotto con D.lgs. n. 276/03 (c.d. riforma Biagi), con la finalità di regolamentare quelle attività lavorative di piccola entità, suscettibili di collocarsi al di fuori della legalità.
Inizialmente tale tipologia di rapporto poteva essere instaurata solo ed esclusivamente per alcuni lavoratori e per determinate tipologie di lavoro (c.d. causali soggettive ed oggettive). La legge 92/12 (c.d. Legge Fornero) ha soppresso tali causali, eccetto per il settore dell’agricoltura, con il risultato di ampliare significativamente il raggio di applicazione dei voucher. Lo stesso Ministero del Lavoro, con circolare n. 4 del 2013, ha ritenuto che, per effetto della L. n. 92 cit., “è possibile attivare sempre e comunque [tali prestazioni] tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico”, all’epoca contenuto in €. 5.000,00. Quest’ultimo era il compenso massimo che il lavoratore occasionale poteva percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti in favore dei quali aveva prestato la propria opera.
Gli artt. 48 e ss. del D.lgs. 81/2015 (c.d. del Jobs Act) hanno confermato l’assenza nell’istituto de quo del carattere dell’occasionalità, ridefinendo la fattispecie in termini di accessorietà e garantendo la possibilità di usare tali prestazioni per qualsiasi tipo di attività e in tutti i settori produttivi. Ciò che è stato rivisto, semmai, sono i parametri economici e temporali per la fruizione dei voucher. Il compenso massimo fruibile dal lavoratore per anno civile e per il totale dei committenti è stato elevato a €. 7.000,00 (€. 9.333 lordi). L’entità dei buoni acquistabili da ciascun committente (sia esso un imprenditore o un professionista), in relazione a un medesimo lavoratore, è stata invece ristretto a €. 2.000,00, (sempre per anno civile).

Prospettive …restrittive

A fronte di tale quadro normativo era più che prevedibile che la domanda di “voucher” ricevesse un significativo incremento. Alla convenienza economica dell’operazione si è aggiunta anche la difficoltà degli organi ispettivi di arginare un fenomeno congegnato con modalità tali da non rendere affatto agevoli i controlli. Si spiega in tale senso il recente intervento del Ministro del Lavoro Poletti che, intervistato sull’argomento, ha annunciato interventi correttivi in materia, onde evitare che il voucher diventi uno strumento di distorsione del mercato del lavoro.

Il collegamento del voucher al lavoratore e al periodo occupazionale

Proprio per finalità antielusive è stato previsto da un lato che i buoni abbiano una valenza unitaria di €. 10,00, su base “oraria” e sono “numerati progressivamente e datati” (cfr. art. 49 comma 1) e dall’altro lato che il committente debba comunicare, in via preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro (a oggi, in attesa dell’attuazione delle procedure telematiche, la comunicazione deve ancora essere inoltrata all’INPS), le generalità del lavoratore e il periodo di utilizzazione della prestazione lavorativa, comunque non superiore a trenta giorni (cfr. art. 49 comma 3).
Sicché, mediante il combinato disposto di cui all’art. 49 comma 1 e 3 del D.lgs. n. 81 cit., è stata sancito un nesso tra committente, voucher e lavoratore in forza del quale la remunerazione dell’attività accessoria non potrà che avvenire mediante buoni vincolati temporalmente, soggettivamente e oggettivamente alla comunicazione preventiva inoltrata all’INPS.

“Quid iuris?” se il lavoratore non è stato correttamente retribuito?

Ci si chiede allora come possa essere retribuito il prestatore che nel periodo oggetto di comunicazione preventiva abbia eseguito un numero di ore superiori all’entità dei buoni acquistati dal committente. Il problema acquista significativa valenza anche in sede di vigilanza, qualora gli ispettori dovessero riscontrare, d’ufficio o all’esito di denuncia, la sussistenza in capo al prestatore accessorio di diritti di credito maturati per ore di lavoro non remunerate dal committente, mediante consegna di un numero corrispondente di voucher.

Il risarcimento del danno

Secondo una prospettiva di matrice positivistica, il voucher costituisce uno strumento infungibile di adempimento dell’obbligazione retributiva del prestatore accessorio. L’infungibilità comporta che, a fini solutori, tale mezzo di pagamento non possa essere sostituito con altro bene di identica utilità senza snaturare la fattispecie di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 81 cit.. Corollario di tale prospettazione è che, al di là dei termini di validità del buono, il credito del prestatore accessorio non possa essere realizzato mediante adempimento in forma specifica. In altre parole, per come è conformata la fattispecie del lavoro accessorio, resta preclusa la possibilità di acquistare buoni lavoro per remunerare prestazioni lavorative imputabili a una pregressa comunicazione preventiva. Diversamente opinando l’eventuale provvedimento amministrativo (es. diffida accertativa e art. 12 D.lgs. n. 124/04) o giudiziario (sentenza di condanna) imporrebbe al committente un facere impossibile, dal momento che quest’ultimo non avrebbe la disponibilità di voucher temporalmente validi. La reintegrazione del patrimonio del creditore, rimasto insoddisfatto dall’inadempimento del committente, si potrebbe semmai realizzare per equivalente, ergo in forma risarcitoria, mediante l’attribuzione di una somma di denaro avente un valore pari all’entità dei buoni non consegnati per le ore di attività lavorative svolte. Ma si tratta di una soluzione predicabile solo in via giudiziaria.

Modalità alternative di estinzione dell’obbligazione: la datio in solutum (prestazione in luogo di adempimento)

Altra prospettiva è quella ritiene che il debito ormai scaduto del committente possa estinguersi al ricorrere di eventi diversi dall’adempimento ordinario. La premessa richiama la categoria delle modalità alternative, satisfattive (datio in solutum, compensazione e confusione) ovvero non satisfattive (impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione, novazione e remissione del debito) di estinzione dell’obbligazione.
Segnatamente l’adempimento, mediante voucher, dell’obbligazione retributiva costituisce la modalità ordinaria di estinzione del rapporto obbligatorio di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 81 cit.. La consegna, al prestatore, di voucher, in numero corrispondenti alle ore di lavoro svolte, determina, pertanto, l’estinzione dell’obbligazione retributiva. Quest’ultima, specie una volta scaduto il periodo di validità dei buoni lavoro, potrebbe estinguersi anche qualora il committente e il prestatore convengano che, in sostituzione della prestazione inizialmente dedotta in obbligazione (consegna di un numero di buoni corrispondenti alle ore lavorate), il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa. Tale fattispecie, qualificata datio in solutum, è disciplinata dall’art. 1197 c.c. e postula che il lavoratore presti il proprio consenso alla proposta del committente di estinguere l’obbligazione con una prestazione differente rispetto a quella originariamente pattuita e che per l’appunto potrebbe consistere nella corresponsione di una somma di denaro.
La datio in solutum è un contratto solutorio, reale e con facoltà alternativa. La natura solutoria si ha perché il creditore (lavoratore) acconsente a ricevere una prestazione diversa da quella inizialmente convenuta. Il carattere della realità emerge in ragione del momento di estinzione dell’obbligazione, che coincide con l’esecuzione della prestazione diversa (consegna del denaro). Invece la facoltà alternativa è un requisito che conferisce al debitore (committente) la scelta in relazione alla tipologia della prestazione solutoria.
La soluzione testé esposta, per quanto suggestiva, presenta comunque delle evenienze non facilmente regolabili, se non altro, sul versante contributivo, dal momento che, ove le parti raggiungano l’accordo, resta pur sempre difficile individuare un criterio di determinazione e di corresponsione degli oneri sociali, che, nel lavoro accessorio, sono rigidamente correlati al procedimento di attivazione dei buoni lavoro.

La nota n. 12695 del 12/07/2013 del Ministero del Lavoro

A fronte di tali incertezze applicative, la questione è stata sottoposta al vaglio del Ministero del Lavoro, che si è pronunciato con nota n. 12695 del 12/07/2013. Nell’occasione l’esame della tematica non pare che sia stato condotto secondo gli istituti e le regole del diritto civile, centrati, in particolar modo, sull’estinzione dell’obbligazione retributiva, ma secondo il criterio comune che qualifica la violazione delle regole inderogabili di disciplina della fattispecie (omessa consegna dei buoni lavoro) come forma di alterazione della causa del lavoro accessorio suscettibile di determinare la riqualificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema ordinario di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 81 cit.. La soluzione non pare ortodossa però ha il merito di semplificare, forse oltre misura, aspetti critici di una disciplina, che, come accennava il Ministro Poletti, necessità di maggiori indici di certezza e di parametri più restrittivi.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza.
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale.

 

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