Omesso versamento Iva Causa di non punibilità anche per i procedimenti non definitivi

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Omesso versamento Iva Causa di non punibilità anche per i procedimenti non definitivi

La sentenza n. 52640 del 20 novembre 2017, della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, torna ad occuparsi del reato di omesso versamento Iva in sede di dichiarazione, di cui all’art. 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000.

L'imputato – condannato sia in primo grado che in appello per omesso versamento dell'Imposta – ricorreva in Cassazione, lamentando l’omessa applicazione nei suoi confronti della causa di non punibilità introdotta dal Dlgs n. 158/2015 (prevista dall’articolo 13 del Dlgs n. 74/2000) e sostenendo che, al momento della condanna, aveva in corso un piano di rateizzazione che sarebbe terminato a breve con il pagamento dell’intera pretesa.

La citata causa di non punibilità prevede che: dal 22 ottobre 2015, i reati di omesso versamento di Iva e ritenute e l'indebita compensazione di crediti non spettanti, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari sono estinti con l’integrale pagamento del dovuto.

Per la Corte di Appello, tale causa di non punibilità non poteva essere fatta valere, in quanto nel caso di specie il procedimento era già in secondo grado; mentre, per la Suprema Corte la doglianza è stata ritenuta fondata.

La Corte, infatti, ritiene che la causa di non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto con le modifiche sui reati tributari) non definitivi.

Pertanto, nella sentenza n. 52640/2017, la Corte - tornando sui suoi passi - applica nuovamente il principio della causa di non punibilità ai procedimenti in corso con apertura del dibattimento già avvenuta, sostenendo che: in materia di reati tributari, la causa di non punibilità del pagamento integrale del debito tributario effettuato prima della dichiarazione dell’apertura del dibattimento per i procedimenti pendenti alla data del 22 ottobre 2015 si applica anche per il passato, purché non vi sia sentenza definitiva.

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