Omesso versamento ritenute: per la soglia di punibilità penale contano le scadenze dei versamenti contributivi

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Omesso versamento ritenute: per la soglia di punibilità penale contano le scadenze dei versamenti contributivi

Nel gennaio 2016 si è assistito alla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute, ad opera dell’articolo 3, comma 6, del Dlgs n. 8/2016, con restringimento della rilevanza penale alle sole condotte omissive che superano i 10.000 euro all’anno.

La riforma sulla depenalizzazione ha, però, aperto un dubbio sul periodo di definizione dell’area ancora punibile dopo l’intervento stesso.

La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10424 del 7 marzo 2018, hanno analizzato la seguente questione di diritto:

“se in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziale e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore a euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del relativo versamento contributivo”.

Nuovo Principio di diritto

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo aver effettuato una ricognizione normativa della materia in oggetto, arrivano a fissare un principio di diritto.

Nella sentenza si parte dall’analizzare il dettato normativo modificato dal Dlgs n. 8/2016, che introduce il concetto di soglie di punibilità, ricordando proprio come prima dell’intervento modificativo l’omesso versamento di ritenute era penalmente sanzionato senza alcuna considerazione degli importi. Per questa ragione, la stessa giurisprudenza della Corte giudicava il reato come “omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. Ne derivava che ad ogni mensilità per la quale si verificava l’omissione dei versamenti corrispondesse un singolo reato.

Dopo la modifica legislativa del 2016, anche gli orientamenti della stessa Corte sono mutati, tenendo conto delle diverse ipotesi di superamento della soglia di punibilità che hanno portato all’individuazione di ipotesi di “omissioni tanto istantanee quanto di durata”.

La lunga motivazione delle Sezioni Unite si conclude con l’affermare un principio di diritto alquanto importante per l’esatta individuazione della soglia di punibilità.

Secondo quanto si legge nella sentenza n. 10424/2018, infatti: “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)”.

Ciò vuol dire che l’imprenditore risulta punibile per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali se, nell'arco dell'anno (da dicembre a novembre dell'anno successivo), ha un debito con l'Inps che supera 10 mila euro.

La Corte, infatti, specifica che il debito previdenziale sorge in seguito al pagamento delle retribuzioni, al termine di ogni mensilità, mentre la condotta del mancato versamento assume rilevanza solo quando è trascorso il termine di scadenza individuato dalla legge: “sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell’anno e che vanno quindi dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese di dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)”.

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