Operazione Poseidone: rimborsi ai professionisti senza cassa

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Operazione Poseidone: rimborsi ai professionisti senza cassa

Buone notizie per i professionisti senza cassa interessati dall'operazione Poseidone: verranno rimborsati delle somme indebitamente versate a titolo di sanzioni civili fino all’anno di imposta 2011. A comunicarlo è l'INPS con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, in base ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022.

Ma andiamo con ordine e riepiloghiamo l'annosa questione.

Professionisti senza cassa: iscrizione alla Gestione separata INPS

Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 la Consulta ha dichiarato costituzionalmente legittima (o, più correttamente, infondata la relativa questione di legittimità costituzionale) la norma di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretata dall’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari.

La Consulta ha, poi, contestualmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del citato decreto-legge per non aver esonerato gli stessi professionisti dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, sulla base della considerazione che l’esercizio della funzione legislativa con disposizioni di interpretazione autentica debba sempre tenere conto del cd. affidamento scusabile. Chi ha riposto affidamento sull'applicazione delle norme secondo una interpretazione diversa da quella successivamente fissata dal legislatore deve essere esonerato dal pagamento delle sanzioni civili.

Professionisti senza cassa e Operazione Poseidone

La citata sentenza è solo il punto di arrivo di una questione che va avanti da anni e che ha “vivacizzato” le Aule dei Tribunali e non solo.

Riassumendo, l'annosa diatriba verte sull'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

In particolare, l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 prevede, dal 1° gennaio 1996, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sia dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, sia dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 (ovvero articolo 53 nel testo post riforma 2004).

L’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 stabilisce che tale norma debba essere interpretata nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, siano esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle casse, agli enti e agli istituti previdenziali per le diverse categorie professionali.

Sulla base di queste norme, l'INPS ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si applichi sia ai soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, sia ai soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia teoricamente subordinato all'iscrizione alla cassa di previdenza professionale, non abbiano, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla stessa restando quindi obbligati al versamento del solo contributo integrativo.

Di qui l’operazione Poseidone, avviata dal 2010 dall'INPS per accertare i crediti contributivi maturati nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata in qualità di liberi professionisti e conclusasi con l'invio degli avvisi di accertamento, via via contestati in sede giudiziale.

Dal 2017, ricorda l'INPS, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema con riguardo a diverse categorie di professionisti, dirimendo le questioni nel senso di confermare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non tenuti al versamento del contributo soggettivo previdenziale alle Casse autonome professionali.

Professionisti senza cassa: effetti della sentenza della Consulta

L'INPS fa presente che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022 si dispiegano su tutte le categorie di professionisti indicate nella circolare n. 99/2011.

Con questa circolare in particolare l'Istituto ha comunicato che l’obbligo a iscriversi alla Gestione separata riguarda, tra gli altri i seguenti soggetti:

Categorie di professionisti

Obbligo di iscrizione alla Gestione separata

Soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali

SI

Soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza

SI

NOTA BENE: Non sussiste l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza, ma solo l'obbligo di versamento del contributo “integrativo”

Soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

SI

NOTA BENE: Non sussiste l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza, ma solo l'obbligo di versamento del contributo “integrativo”

Con riguardo poi all'applicabilità delle sanzioni civili, l'Istituto ricorda che la stessa Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, concludendo a favore dell'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

In pratica, l’esigenza di tutelare il cd. affidamento scusabile viene garantita con l’esclusione della possibilità per l’Ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili.

Professionisti senza cassa: rimborso delle sanzioni civili indebitamente versate

Stante quanto illustrato in precedenza, l'INPS fa presente che l’esclusione delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza ma che devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata:

1) si applica fino all’anno di imposta 2011 (periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica);

2) si estende esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della norma di interpretazione autentica;

3) avviene d’ufficio, senza necessità di presentazione di domanda da parte dei soggetti interessati.

ATTENZIONE: I professionisti interessati dovranno inviare le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute secondo le indicazioni fornite dall'INPS con successivo messaggio.

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