Pace fiscale, l’Agenzia aggiorna le Faq. Nuove date per rottamazione-ter e saldo e stralcio

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Pace fiscale, l’Agenzia aggiorna le Faq. Nuove date per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Ufficializzate le novità in materia di riscossione con la pubblicazione della legge di conversione del decreto “Sostegni- bis” (Legge n. 106/2021), l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq).

Nel comunicato stampa del 26 luglio, che ha annunciato la revisione, si riportano oltre ai nuovi termini per la rottamazione-ter e saldo e stralcio, anche la notizia che per ogni scadenza opera il periodo minimo di tolleranza di cinque giorni; pertanto, saranno ritenuti comunque validi i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla scadenza fissata dalla legge.

Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che la legge di conversione del Sostegni bis contiene la proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal decreto Lavoro (DL n. 99/2021), poi, confluito nella legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”.

Ciò vuol dire che la riscossione va in ferie fino al 31 agosto e che per la notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, per i pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, si ripartirà dal 1° settembre.

Unica eccezione fanno le rate in scadenza nel 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, per le quali è confermata una nuova scaletta di pagamenti a partire dal 2 agosto.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio, c’è tempo fino al 9 agosto per le rate della prima scadenza

La Legge n. 106/2021, infatti, ha rideterminato i termini per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” previste nel 2020. Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021.

In primo luogo, è disposto che:

  • entro il 31 luglio 2021 si pagano le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In questo caso particolare, si arriva addirittura fino al 9 agosto.

Infatti, in virtù dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge, la nuova scadenza del 31 luglio 2021, disposta dal decreto Sostegni bis convertito, per saldare le rate della pace fiscale originariamente in scadenza a febbraio e marzo 2020 si allunga di parecchi giorni.

Esattamente, il 31 luglio cade di sabato e la scadenza si sposta a lunedì 2 agosto, aggiungendo i 5 giorni di tolleranza si arriva a sabato 7 agosto, che, a sua volta, si sposta a lunedì 9 agosto 2021.

Le altre scadenze da rispettare fissate dalla Legge n. 106/2021 sono le seguenti:

  • entro il 31 agosto 2021 si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter);

  • entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio);

  • entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter). Anche in questo caso il termine è differito al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre 2021, di scadenza, è domenica e il primo novembre è festivo).

I termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021, qualora non effettuati, restano confermati e dovranno avvenire entro il 30 novembre 2021.

Si ricorda che in caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sul sito web dell’Agenzia della Riscossione è possibile chiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.

Legge di conversione del Decreto Sostegni bis, altre proroghe

La legge n. 106/2021, inoltre, proroga:

  • fino al 31 agosto 2021 (in precedenza era il 30 giugno 2021) il periodo finale di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021.

Inoltre, restano sospese fino al 31 agosto 2021 le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

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