Paga i danni l'avvocato che ritarda il ricorso

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Paga i danni l'avvocato che ritarda il ricorso

L'onere della prova di aver tenuto una condotta adeguata al contenuto della propria responsabilità professionale incombe sul professionista stesso - nel caso di specie un legale - non potendo essere posto a carico del cliente. 

Spetta al medesimo sollecitare quest'ultimo al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso.

Ritardata proposizione di domanda di reintegra: avvocato responsabile?

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 15271 del 30 maggio 2023, pronunciata in parziale accoglimento delle ragioni di un cliente a cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di risarcimento per responsabilità professionale che lo stesso aveva avanzato nei confronti di un avvocato.

La richiesta dei danni era connessa alla ritardata proposizione di una domanda di reintegra sul posto di lavoro ex art. 700 c.p.c., condotta che aveva determinato il rigetto della medesima per assenza dei presupposti d'urgenza e mancata illustrazione del periculum in mora.

Il lavoratore, peraltro, aveva allegato che, una volta revocato il mandato al professionista convenuto, aveva vinto la causa contro il datore di lavoro con altro difensore, ottenendo la reintegrazione nel posto di lavoro.

I giudici di primo e di secondo grado avevano respinto le ragioni del prestatore ritenendo che lo stesso non avesse ottemperato all'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'avvenuta tempestiva consegna della documentazione necessaria per presentare ricorso in via d'urgenza e che la tardiva proposizione del ricorso fosse imputabile ad un colpevole ritardo del difensore, nell'espletamento della procedura d'urgenza.

L'originario attore si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, un'erronea ripartizione dell'onere della prova.

Secondo la sua difesa, infatti, gravava sul difensore, sia al momento del conferimento dell'incarico sia nel corso del giudizio, l'onere di provare di aver richiesto e sollecitato al cliente la consegna della documentazione necessaria per il ricorso, in ragione del dovere d'informazione e sollecitazione rientrante nella prestazione professionale del legale.

Doglianza, questa, giudicata fondata dal Collegio di legittimità.

Per gli Ermellini, infatti, la statuizione di merito contrastava sia con la natura contrattuale della prestazione professionale del legale, secondo la quale è lo stesso legale a dover provare di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, sia con la giurisprudenza di legittimità.

Quest'ultima, nell'affermare che la diligenza qualificata e la buona fede oggettiva o correttezza sono, oltre che regole di interpretazione del contratto, anche criteri di determinazione della prestazione contrattuale del difensore, pongono a carico dell'avvocato l'onere della prova di aver adempiuto con diligenza alla sua prestazione.

Legale tenuto a sollecitare il cliente per ottenere i documenti utili al ricorso

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli - ha rammentato la Corte - l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone al legale di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente.

Egli, invero, è tenuto:

  • a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
  • a richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso;
  • a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole

E' dunque onere dell'avvocato quello di sollecitare il cliente al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso.

In tale contesto, incombe sul medesimo l'onere di dimostrare di aver tenuto una condotta adeguata al contenuto della propria responsabilità professionale.

Da qui la cassazione, con rinvio, della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva statuito in modo difforme rispetto ai richiamati principi.

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