Parere 25. La Fondazione studi sul cumulo tra liti fiscali pendenti e obblighi contributivi connessi

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Ai consulenti del lavoro si chiede se definire le liti fiscali pendenti fa anche definire gli obblighi contributivi connessi.

Nel parere n. 25, del 14 novembre 2011, la Fondazione studi precisa che sotto il profilo letterale (articolo 39, comma 12, del decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111) l’aspetto contributivo non può rientrare nella definizione di liti fiscali.

Tuttavia, altro aspetto è la criticità che tale interpretazione rigorosa genera nell’ambito del procedimento dal momento che la componente contributiva è calcolata sul maggior imponibile fiscale oggetto di definizione. Il diverso trattamento fiscale e previdenziale avrebbe la conseguenza di far proseguire il contenzioso per gli aspetti contributivi.

La Fondazione ha nel merito sostenuto che il profilo previdenziale è un aspetto che deve trovare una soluzione ufficiale da parte dell’Amministrazione, al fine di non disattendere l’obiettivo della norma che espressamente prevede il fine “di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento”.

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