Penali in Regolamenti aziendali: vincolanti solo se contrattate e approvate

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Penali in Regolamenti aziendali: vincolanti solo se contrattate e approvate

Biglietti smarriti e relativo rimborso da parte del dipendente: no alla trattenuta indicata nella circolare interna senza espressa accettazione del lavoratore.

Rigettato il ricorso della società datrice di lavoro contro la decisione che aveva confermato l’illegittimità della trattenuta dalla stessa operata nei confronti di un proprio dipendente, un capo treno, in relazione ad una contestata incauta custodia di diversi biglietti sottrattigli in occasione del furto di un borsello, subito mentre si recava al lavoro.

Secondo i giudici di secondo grado, la circolare interna posta alla base della trattenuta - disposizione unilaterale con la quale era stato stabilito il valore convenzionale del singolo biglietto ed era stato previsto, in caso di smarrimento, l'obbligo di risarcire il danno - non era vincolante per il lavoratore e non costituiva “clausola penale”.

Nel caso di specie, ossia, la condotta illecita che aveva determinato lo smarrimento era sanzionabile disciplinarmente, tuttavia il danno, per essere risarcito, doveva essere provato, potendo anche darsi che dallo smarrimento non fosse derivato alcun pregiudizio alla società datrice.

Regolamento interno: fonte obbligatoria per il dipendente

Parte datoriale si era rivolta alla Corte di legittimità, lamentando una violazione e falsa applicazione di legge: a suo dire, la circolare in esame era da considerare regolamento interno e la clausola penale in essa prevista era stata accettata dal dipendente, al quale era stata preventivamente comunicata.

Sul punto, la datrice aveva sottolineato come l'art. 51 del CCNL delle Attività ferroviarie, applicabile alla vicenda in esame, sotto la rubrica “Doveri del Personale” prevede che il dipendente debba “svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni, osservando le disposizioni del presente contratto e i regolamenti interni dell'azienda”.

Così, accertato che il regolamento interno era stato inviato ai dipendenti, esso, per espressa previsione contrattuale-collettiva, avrebbe dovuto intendersi come fonte obbligatoria per il dipendente, senza necessità di una sua esplicita adesione o di una successiva ratifica di carattere collettivo.

Clausola penale valida solo con specifica contrattazione e approvazione

Considerazioni, queste, non condivise dalla Corte di cassazione, la quale, con ordinanza n. 27422 del 1° dicembre 2020, ha respinto il ricorso della società datrice di lavoro.

Secondo gli Ermellini, la Corte di merito, nell'escludere che l'art. 51 del CCNL di riferimento e la circolare comunicata al dipendente, integrassero una valida clausola penale, non era incorsa nella denunciata violazione di norme.

Ciò che era stato valorizzato dai giudici di secondo grado era l'aspetto, decisivo, che l'accettazione del valore convenzionale dei biglietti non implicava automaticamente l'accettazione di un obbligo di risarcire ogni biglietto smarrito con l'importo ivi indicato, senza che si fosse accertato preventivamente il danno.

La clausola penale – è stato così sottolineato - si configura come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale, costituendo una concordata liquidazione anticipata del danno, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza.

Per la Corte, tuttavia, presupposto indispensabile per l’esistenza di detta clausola è che essa sia stata oggetto di specifica contrattazione e comunque approvazionepoiché la previsione di clausole penali accessorie al contratto di lavoro non si sottrae alla regola comune della necessità del consenso e non rientra tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale”.

E nella decisione impugnata era stato verificato tale aspetto: nell'interpretare la circolare, i giudici di secondo grado avevano correttamente evidenziato che si trattava di atto unilaterale del datore di lavoro che conteneva direttive ma non era stato oggetto di contrattazione, né era stato accettato dal lavoratore al quale era stato solo comunicato.

In mancanza di un "incontro di volontà" formalizzato in un atto, non poteva in conclusione ravvisarsi, nella fattispecie, la sussistenza di alcuna clausola penale.

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