Pensioni d’oro, riduzione operativa da giugno 2019

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Pensioni d’oro, riduzione operativa da giugno 2019

Via libera alla riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua (cd. pensioni d’oro). Infatti, a partire dal cedolino pensionistico di giugno 2019, l’elaborazione centrale da parte dell’INPS ha provveduto ad effettuare le seguenti attività:

  • calcolare la riduzione mensile;
  • ripartire la riduzione in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati;
  • calcolare il conguaglio per il periodo “gennaio-maggio” ovvero, per i trattamenti con decorrenza nell’anno 2019, dalla data di decorrenza fino al 31 maggio 2019;
  • impostare il recupero del debito in tre rate, sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019;
  • ridurre corrispondentemente l’imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua.

A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 1926 del 20 maggio 2019. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale rammenta che il cedolino pensionistico di giugno 2019 conterrà anche il recupero della differenza relativa al periodo “gennaio – marzo 2019”, alla luce della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019 (art. 1, co. 260, della L. n. 145/2018).

Inoltre, precisa l’INPS, il cedolino del mese di giugno 2019 conterrà anche le modalità di calcolo della riduzione delle pensioni di importo elevato, nonché una specifica analisi e descrizione delle voci relative alle trattenute operate.

Pensioni d’oro, modalità di applicazione della riduzione

Come accennato in premessa, la riduzione delle cd. pensioni d’oro riguarda tutti quei trattamenti pensionistici di importo superiore ai 100.000 euro lordi annui. La decurtazione, ai sensi dell’art. 1, co. 261 e ss., della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), avviene mediante l’applicazione di un contributo di solidarietà a scaglioni.

In particolare, il legislatore ha previsto le seguenti percentuali di riduzione:

  • 15% per la quota di importo da 100.000,01 euro a 130.000,00 euro;
  • 25% per la quota di importo da 130.000,01 euro a 200.000,00 euro;
  • 30% per la quota di importo da 200.000,01 euro a 350.000,00 euro;
  • 35% per la quota di importo da 350.000,01 euro a 500.000,00 euro;
  • 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Il taglio dei trattamenti pensionistici avrà una durata limitata, pari a 5 anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

Pensioni d’oro, a chi si applica la riduzione

Il contributo di solidarietà non si applica indistintamente a tutte le pensioni eccedenti i 100.000 euro lordi annui. La norma, infatti, prevede che il taglio è operativo nei confronti dei trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995.

Restano, invece, escluse dalla norma alcune specifiche categorie di pensioni, ossia:

  • le pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio;
  • i trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
  • l’assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della L. n. 222/1984;
  • le pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
  • le pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla L. n. 466/1980.

Pensioni d’oro, esclusa per i contributi cumulati

Infine, sono esclusi dal taglio tutti coloro che cumulano i contributi per giungere alla pensione. Infatti, l’Istituto Previdenziale prevede espressamente che il taglio:

  • riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva;
  • non riguarda le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Ne discende che non sono colpiti dal contributo di solidarietà: i trattamenti in totalizzazione, le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata, così come quelle ottenute con il vecchio cumulo del D.Lgs. n. 184/1997 per pensioni contributive.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 8 maggio 2019 - Taglio alle pensioni d’oro, decurtazione dal 15 al 40% – Bonaddio

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