Per gli acquisti e le cessioni prova contraria solo nella legge

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di Cassazione fissa, con sentenza 17210 del 28 luglio 2006, il principio che cessione ed acquisto sono presunzioni legali relative che ammettono la dimostrazione contraria, ma limitatamente ai mezzi di prova che la legge specificatamente prevede. Ciò significa che per ragioni antielusive il contribuente – per espressa disposizione di legge (articolo 53, Dpr 633/72) - non è libero di offrire i mezzi di prova che ritiene più opportuni e legittimi, dovendosi invece limitare alla prova documentale di determinati atti tassativamente elencati e cioè atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o rappresentato.

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