Per gli atti dei processi tributari l’inaccessibilità è “a tempo”

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Se al contribuente venisse negato il diritto di verificare la correttezza dell’esercizio del potere di autotutela - anche quando il Fisco non è tenuto ad emanare un provvedimento di annullamento in autotutela degli atti di accertamento (sollecitato con due istanze dallo stesso contribuente) - si arriverebbe alla conclusione che in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso “senza neppure conoscere il perché dell’imposizione e della relativa quantificazione”. Il Consiglio di Stato, nella sentenza 5144 del 21 ottobre 2008, ha inteso fornire un’interpretazione “costituzionalmente orientata” sul divieto d’accesso agli atti amministrativi tributari previsto dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990. Questa norma deve cioè essere intesa nel senso che l’inaccessibilità sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la sua conclusione “con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo”.

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