Permessi di soggiorno extra UE 2021, prorogata la validità

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Permessi di soggiorno extra UE 2021, prorogata la validità

Si allungano i termini di validità dei permessi di soggiorno extra UE. L’art. 103, co. 2-quater e 2-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, aveva originariamente esteso la validità dei permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari fino al 31 agosto 2020. Tale termine è stato successivamente differito al 31 dicembre 2020 per effetto del D.L. n. 125/2020.

Ora, il D.L. n. 2/2021 ha specificato che i permessi di soggiorno in scadenza sono automaticamente prorogati fino al prossimo 30 aprile 2021.

Ne dà notizia l’INPS, con il Messaggio n. 895 del 2 marzo 2021.

Permessi di soggiorno extra UE 2021, la proroga

Sono prorogati per legge, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:

  • i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • le autorizzazioni al soggiorno previste all’art. 5, co. 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286/1998);
  • i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari).

Permessi di soggiorno extra UE 2021, campo di applicazione

Le disposizioni si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30 del Testo unico, nonché alle richieste di conversione e cioè:

  1. al rilascio da parte dello sportello unico per l'immigrazione del nulla-osta al lavoro subordinato che autorizza il datore di lavoro il quale ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero (articolo 22 del T.U. immigrazione);
  2. al rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, che permette al lavoratore di ottenere un visto per lavoro subordinato e dopo essere entrato in Italia di chiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale (articolo 24 del T.U, immigrazione);
  3. al rilascio del visto per lavoro autonomo (articolo 26 del T.U. immigrazione). L'attività deve essere occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale;
  4. alla procedura per rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (articolo 30 T.U. immigrazione).
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