Pillar Two OCSE. Modifiche allo IAS 12

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Pillar Two OCSE. Modifiche allo IAS 12

Con Direttiva del Consiglio UE n. 2022/2523 è stato convertito in diritto dell’Unione il “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (Globe Rules)”, approvato il 14 dicembre 2021 dall’Inclusive Framework dell’OCSE.

OCSE: global minimum tax

In tal modo è stata introdotta all’interno della UE la global minimum tax garantendo la conformità del diritto europeo agli obiettivi del Pillar 2 dell’OCSE.

Ora i gruppi multinazionali sono soggetti ad una imposizione fiscale minima del 15%.

Le entità alle quali si applicherà la normativa sono gruppi multinazionali i cui ricavi del bilancio consolidato superano i 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti

Quale è lo scopo del secondo pilastro o Pillar Two?

Il modello adottato ha l’obiettivo di:

  •  contrastare le pratiche fiscali delle imprese multinazionali dirette trasferire gli utili verso giurisdizioni con livello di tassazione quasi nullo o molto basso, attraverso l’obbligo di un’imposta di un ammontare “minimo” indipendentemente dal luogo in cui sono localizzati gli headquarters e le subsidiaries;
  • fermare la eccessiva corsa al ribasso dell’aliquota delle corporate income tax (“CIT”) nazionali volte ad attrarre gli investimenti esteri, azzerando il vantaggio derivante dall’applicazione di una bassa aliquota fiscale nel Paese della fonte del reddito.

Le GloBE (Global Anti-Base Erosion) Rules si prospettano, quindi, come regole in base alle quali una multinazionale, che in un determinato Paese è soggetta ad imposizione effettiva inferiore al 15%, andrà invece assoggettata ad un meccanismo di top-up tax tale da riportare la tassazione effettiva al 15%.

Si intende, quindi, limitare lo spostamento dei profitti da giurisdizioni meno convenienti a quelle più convenienti.

Ciò ha generato preoccupazioni dei gruppi multinazionali in merito l'incertezza sulla contabilizzazione delle imposte differite derivanti dall'attuazione delle norme unionali.

Infatti il principio contabile internazionale IAS 12 disciplina la contabilizzazione delle imposte sul reddito d’esercizio, che comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Imposte che comprendono quelle dovute da una società controllata o collegata.

Modifiche allo IAS 12

E’ quindi intervenuto lo IASB che ha proposto modifiche allo IAS 12 inserendo

  • un'eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite derivanti dalle giurisdizioni che applicano le GloBE Rules, che comporta la coerenza dei bilanci pur nel rispetto delle norme;
  • requisiti di informativa con cui si dichiara che è stata applicata l’eccezione al riconoscimento ed all’informativa sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte dovute al Pillar Two.

Le modifiche proposte richiedono le seguenti informazioni solo per il periodo corrente:

  • informazioni sulla legislazione emanata o sostanzialmente emanata nelle giurisdizioni in cui l’entità opera
  • giurisdizioni in cui l’aliquota fiscale effettiva media dell’entità per il periodo in corso è inferiore al 15% e gli oneri (proventi) fiscali e contabili per queste giurisdizioni in aggregato, nonché l’aliquota fiscale media ponderata effettiva risultante;
  • se la valutazione dell’entità (se effettuata) indica che esistono giurisdizioni in cui:
  1. l’aliquota fiscale effettiva è inferiore al 15%, ma l’entità potrebbe non essere esposta al pagamento delle imposte sul reddito derivanti dal Pillar Two; o
  2. l’aliquota fiscale effettiva dell’entità è superiore al 15%, ma in relazione alle quali l’entità potrebbe essere esposta al pagamento delle imposte sul reddito dovute in base al Pillar Two.

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