Pmi. Sabatini 2014 per l’accesso ai finanziamenti agevolati

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La “Sabatini bis” (Legge Sabatini 2014) - il nuovo incentivo alle Piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali, previsto dal Decreto del Fare (articolo 2, Dl n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013) e regolamentato dal Decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalla Circolare Mise n. 4567, dello scorso 10 febbraio - vige dal 31 marzo 2014 per concedere alle Pmi finanziamenti agevolati a valere su un fondo aperto sino al 31 dicembre 2016, attraverso un’istanza e dietro precisi requisiti. Dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico - sviluppoeconomico.gov.it – le Pmi possono inviare la domanda per ottenere il finanziamento agevolato.

AMBITO SOGGETTIVO. REQUISITI


Devono ritenersi interessate al finanziamento tutte le imprese di micro, piccola e media dimensione con sede operativa in Italia (anche Regioni a statuto speciale) iscritte al Registro Imprese (o Registro Imprese di pesca), che realizzano investimenti (capitalizzati e figuranti nell’attivo dell’impresa per almeno 3 anni) in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, rispettando questi criteri:

- devono, appunto, essere iscritte al Registro delle imprese;
- devono operare nel territorio italiano;
- non devono essere in liquidazione o avere contenziosi in atto;
- non devono aver acquisito sostegni economici incompatibili o illegali secondo la Commissione europea.

SETTORI ESCLUSI

Non usufruiranno del vantaggio che commentiamo le imprese nei settori: - del carbone; - della finanza (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);

- delle assicurazioni (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);

- dei prodotti sostitutivi di latte e derivati, attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.

Per quanto riguarda il settore trasporti, le spese d’acquisto o acquisizione in leasing finanziario, di mezzi e attrezzature sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo (articolo 5 del Dm 27 novembre 2013).

SPESE ESCLUSE


Sono esclusi:

• i costi relativi a commesse interne;
• le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
• le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte;
• i costi relativi al contratto di finanziamento;
• i singoli beni sotto i 500 euro (Iva esclusa).

TERMINI e MODALITA’ di FINANZIAMENTO

La nuova legge Sabatini bis ha stanziato risorse fino a un plafond di 2,5 miliardi di euro (raddoppiabile con successivi provvedimenti normativi, secondo le previsioni del Dl del Fare) per poter concedere finanziamenti agevolati dai 20.000 ai 2 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2016. I finanziamenti sono accessibili, come detto, anche come locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento ad opera della banca o dell’intermediario aderente alle convenzioni stipulate tra Mise, Abi e Cdp. La data di avvio dell’investimento si intende quella del primo titolo di spesa ammissibile, in base al Dm e alla Circolare sopra richiamati. I finanziamenti saranno effettuati con tasso del 2,75%, da restituire in cinque anni: il Ministero copre gli interessi sul finanziamento agevolato ottenuto dalla banca, calcolati al tasso ora detto, su un piano di ammortamento con rate semestrali costanti e durata quinquennale, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali.

Nell’appendice della circolare applicativa sono indicate le modalità tecniche di calcolo.

Per l’istanza basterà recarsi sul sito del Ministero dello sviluppo economico, scaricare i moduli in pdf dalla sezione download - il Mise ha pubblicato i modelli da utilizzare nella sezione “beni strumentali (nuova Sabatini)“ - e, stampati e compilati, inviarli tramite Pec (posta elettronica certificata) agli istituti bancari convenzionati. Ai moduli occorrerà unire la sottoscrizione dei documenti della domanda ad opera dell'interessato, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore mediante firma digitale, comprensiva di bollo (tranne per i settori agricoli e pesca), assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca presso la sede dell’impresa.

n.b. - Non occorrono preventivi, fatture o altri titoli di acquisto, neppure per la richiesta della prima quota di contributo: sono sufficienti le liberatorie dei fornitori, attestanti anche il requisito di “nuovo di fabbrica”.

Se l’investimento è in leasing, è necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento, corredata di liberatorie dei fornitori.

ISTITUTI BANCARI convenzionati

Grazie alle coperture statali, alcune banche erogheranno i finanziamenti della Legge Sabatini bis. Sul sito dell’Abi (abi.it ) vi sono le informazioni necessarie e l'elenco delle banche convenzionate. Una risposta alle FAQ nella sezione dedicata del sito internet del Mise, afferma che occorreranno un paio di mesi alla banca per erogare i finanziamenti agevolati alle imprese, mentre per il contributo ministeriale a copertura degli interessi ne servirà uno, purché sia stato completato l’investimento. n.b. - Se l’impresa è sottoposta a verifica di cui all’articolo 85 del Dlgs n. 159/2011 o per finanziamenti oltre 150mila euro, con copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che la rilascia per domande firmate dal procuratore della stessa, é necessario che alleghi anche la dichiarazione per informazioni antimafia.

CUMULABILITA’ dei finanziamenti


Imprese agricole. L’agevolazione non è cumulabile con aiuti de minimis. E’, invece, cumulabile con altri aiuti di Stato, contributi finanziari forniti da Stati membri, contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento di intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento.

Imprese pesca e acquacoltura. Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008, con aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione di non superare l’intensità di aiuto o importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

Imprese di altri settori. L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis e relative al Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER (20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e 10% per le medie).

SPESE AMMISSIBILI

L’articolo 5 del Dm 27 novembre 2013 elenca le spese ammissibili.

Dalle FAQ del Mise, leggiamo che: - non sono ammissibili le spese per l’acquisto di un terreno o fabbricato da destinare ad uso produttivo e quelle per la realizzazione di opere murarie; - è, invece, agevolabile l’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa, se rientra nel concetto di “impianti”, come chiarito dalle Entrate in interventi interpretativi anche recenti: macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 del Codice civile.

EROGAZIONE

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione devono avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca o intermediario da parte della Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca o intermediario. In pratica, dopo che la banca accetta il finanziamento e invia la richiesta alla Cdp, riceve la provvista entro 20 giorni e, a quel punto, versa i soldi all’impresa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo.

L’erogazione del contributo, che è subordinato al completamento dell’investimento, deve effettuarsi entro il periodo di preammortamento o prelocazione di durata massima di 12 mesi dalla stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste sono evase entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

NORME E PRASSI

Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella Legge n. 98/2013
Decreto Interministeriale 27 novembre 2013 (“Nuova Sabatini”)
Circolare Mise n. 4567, del 10 febbraio 2014
Allegati

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