Precompilata Condominio Proroga

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Precompilata Condominio Proroga

Dall'incontro tra il vice ministro dell’Economia, Luigi Casero, e Confedilizia la proroga eccezionalmente, per questo anno.

L’agenzia delle Entrate ha, infatti, comunicato che gli invii dei dati su opere di recupero edilizio e risparmio energetico sulle parti comuni – ai fini della precompilata - effettuati dagli amministratori condominiali saranno ritenuti validi fino al 7 marzo 2017 (dunque slitta la data del 28 febbraio 2017 fissata dal decreto Mef 1° dicembre 2016).

L’amministratore di condominio non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato

Nel comunicato stampa del 21 febbraio 2017, l'Agenzia informa, inoltre, che le Faq sul tema vengono costantemente e tempestivamente aggiornate.

L'ultimo importante chiarimento è sull’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa:

  • l’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario;
  • in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo;
  • l’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

Dunque, l’amministratore di condominio non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale, ma deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore).

Sulla compilazione è precisato che: nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.

Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 1° febbraio 2017 - Precompilate Canali telematici aperti - G. Lupoi

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