Prestazioni generiche da soggetti non residenti: individuazione del momento di esigibilità dell’Iva

Pubblicato il



L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16 del 21 maggio 2013, da una parte scioglie alcuni dubbi pratici circa il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese/ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, con lo scopo di chiarire il corretto adempimento degli obblighi contabili in materia di Iva ai sensi delle disposizioni dettate dalla legge comunitaria 2010; dall’altra, risponde ad alcuni quesiti specifici riguardanti il settore dei servizi delle telecomunicazioni, chiarendo, con specifico riferimento a quest’ultimo, qual è il momento di “ultimazione del servizio” e di “maturazione dei corrispettivi”.

Relativamente alla prima parte della trattazione, l’obiettivo del Fisco è quello di individuare l’esatto momento di effettuazione delle prestazioni generiche, scambiate fra soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di un operatore italiano, in vista proprio dell’esigenza di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, ricordando come la Legge di stabilità 2013 abbia introdotto, dal 1° gennaio 2013, una nuova tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie.

Le considerazioni finali della circolare 16/E sono che, in caso di incertezza, per quanto riguarda le prestazioni generiche, il ricevimento della fattura del fornitore estero può essere considerato come indice di ultimazione del servizio ai fini dell’applicazione dell’Iva da parte del committente nazionale. Anche nel caso in cui non fosse determinabile il corrispettivo, si può far coincidere l'ultimazione della prestazione con il momento in cui si hanno a disposizione gli elementi necessari a quantificare tale grandezza: la fattura del prestatore può, così, essere assunta come indice di compimento dell’operazione tanto nei rapporti con soggetti Ue che con soggetti extra Ue.

Nel caso di omessa o ritardata fatturazione da parte del prestatore comunitario, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo, indicando anche il numero di partita Iva del prestatore Ue. Inoltre, il committente nazionale non è sanzionabile se provvede in anticipo a integrare la fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque l'imposta prima che sia effettuata l'operazione.
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito