Prestazioni Inail: da quando decorre la prescrizione

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Prestazioni Inail:  da quando decorre la prescrizione

Con la circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, l’Inail fornisce le istruzioni operative in merito alla sospensione del termine di prescrizione triennale del diritto alle prestazioni.

A seguito della sentenza 7 maggio 2019, n. 11928 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il termine per la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali rimane sospeso fino all’adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto assicuratore.

NOTA BENE: Il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui il predetto provvedimento di accoglimento o di diniego perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali l’azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Sentenza delle Sezioni Unite

Con la sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto.

Con il decorso dei termini per i procedimenti di cui agli artt. 104 e 83 del D.P.R.  1124/1965 è rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, con conseguente facoltà dell’assicurato ad agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Altresì, con riferimento alla prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni economiche previste dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali stabilita dall’art. 112, co. 1, del D.P.R. 1124/1965 restando sospesa ai sensi dell’art. 111, co. 2, la Corte ha ritenuto di aderire:

  • al precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità espresso nella sentenza a Sezioni Unite del 16 novembre 1999 n. 783 delle Sezioni Unite, confermando la sospensione del termine triennale di prescrizione fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’Istituto;
  • all’orientamento secondo cui in seguito alla ricostruzione degli orientamenti opposti della giurisprudenza riguardanti il termine di prescrizione di cui all’art.112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 rimane sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.
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