Associati iscritti alle Casse. Contributo COVID-19 reso senza sanzioni

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Associati iscritti alle Casse. Contributo COVID-19 reso senza sanzioni

Gli studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di previdenza, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano esclusi dal contributo a fondo perduto COVID-19.

Tuttavia, non saranno dovute sanzioni dal professionista che ha fruito del contributo nell’incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma, dunque fino alla pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020.

Questo è quando si ricava dalla risposta n. 377 del 18 settembre 2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

In premessa l’Agenzia ricorda che il decreto Rilancio, all’articolo 25, prevede che è riconosciuto un contributo a fondo perduto - contributo a fondo perduto COVID-19 - a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi.

Ed al successivo comma 2 vengono esclusi dal beneficio alcuni soggetti tra cui: i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, spiega l’Agenzia, con la circolare n. 22/E del 2020 al paragrafo 2.10 con riferimento agli "Studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di Previdenza" è stato affermato che "Come chiarito nella circolare 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”.

Si ricorda che le società tra professionisti (Stp), invece, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 25 citato, dichiarando un reddito d’impresa hanno diritto alla fruizione del contributo a fondo perduto, anche se i soci rientrano in una causa di esclusione. Dunque le StP di soci professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono accedere al contributo.

In calce alla nota, l'Agenzia precisa che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui "3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria" non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi. Tale argomentazione, come precisato con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 è estesa anche "all'ipotesi di cui al quesito 2.10 della circolare n. 22/E del 2020, riguardante gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza".

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 22 luglio 2020 - Fondo perduto. No a studi associati di iscritti alle Casse - G. Lupoi

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