Quota 103: quanto conviene l'incentivo al posticipo del pensionamento?

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Quota 103: quanto conviene l'incentivo al posticipo del pensionamento?

Il lavoratore che fruisce del taglio del cuneo contributivo e rinuncia ad andare in pensione con Quota 103 non riceverà, in busta paga, l’intera quota IVS dovuta a proprio carico, ma solo la differenza. In compenso, maturerà un assegno pensionistico di importo più elevato.

L'incentivo al posticipo del pensionamento e l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore sortiranno effetti diversi ai fini pensionistici .

Lo fa presente l’INPS con la circolare n.  82 del 22 settembre 2023, con la quale l’Istituto ha fornito gli attesi chiarimenti in merito all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso a Quota 103.

Di seguito i pro e i contro che il lavoratore prossimo alla pensione con Quota 103 è opportuno che consideri all'atto della scelta di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a proprio carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Per altro verso, è bene qui ricordare che l’esercizio dell’opzione da parte del lavoratore impatta anche sulla gestione aziendale, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo amministrativo, per i connessi adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Quota 103

Consegue il diritto alla “pensione anticipata flessibile” Quota 103 il lavoratore che, entro il 31 dicembre 2023, matura un'età anagrafica di almeno 62 anni (non adeguata agli incrementi alla speranza di vita) e un'anzianità contributiva minima di 41 anni, con contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fatto salvo il contestuale perfezionamento dei 35 anni di contribuzione effettiva, vale a dire al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (legge di Bilancio 2023, articolo 1, comma 283).

NOTA BENE: L’INPS ha fornito i chiarimenti con il messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023 e con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il lavoratore che, su domanda, accede a Quota 103 ha diritto ad un assegno pensionistico con valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia (articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e circolare INPS n. 27 del 10 marzo 2023).

Incentivo al posticipo del pensionamento

Il lavoratore dipendente:

  • in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere a Quota 103;
  • iscritto, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • non titolare di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • che non abbia ancora perfezionato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia,

può rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO per avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento, dandone comunicazione all’INPS (articolo 1, commi 286 e 287, decreto 21 marzo 2023 e circolare INPS n.  82 del 22 settembre 2023).

NOTA BENE: Tale possibilità è ammessa anche se il datore di lavoro non è imprenditore (è il caso, ad esempio, del dipendente del professionista).

Se la domanda è accolta dall’INPS, il datore di lavoro non è più tenuto versare all’INPS la quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato l’opzione, quota che sarà invece corrisposta (interamente, al netto come vedremo dell'imposizione fiscale e di eventuali altri esoneri contributivi spettanti al lavoratore), direttamente al dipendente con la retribuzione.

Lo stesso datore di lavoro dovrà continuare a versare all’INPS la quota IVS a proprio carico.

Incumulabilità con esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore

L’incentivo al posticipo del pensionamento è un beneficio a vantaggio esclusivamente del lavoratore. Pertanto, fa presente l’INPS, in caso di fiscalizzazione dei contributi, lo stesso è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero e tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Se il datore di lavoro applica l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore (articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, legge n. 197/2022 e articolo 39 del decreto lavoro, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato.

Pertanto l’accredito contributivo versato in busta paga sarà pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.

Attenzione: Il lavoratore che beneficia di un esonero totale della quota di contribuzione a proprio carico non riceverà l’incentivo al posticipo del pensionamento.

Si riportano in sintesi le misure percentuali dell'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore previsto per il 2023

Riduzione contributiva per il primo semestre 2023 (legge di Bilancio 2023, articolo 1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n.197)
• 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
• 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Riduzione contributiva per il secondo semestre 2023 (decreto Lavoro, articolo 39, comma 1, decreto-legge n. 48/2023):
• del 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
• del 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Pro e contro in sintesi

In conclusione, si evidenziano nella tabella che segue i pro e i contro da valutare nella scelta tra accesso alla pensione con Quota 103 o richiesta di riconoscimento dell'incentivo al posticipo del pensionamento. 

Opzioni

Pro

Contro

Adesione a Quota 103

Accesso alla pensione con tempi anticipati

Importo della pensione non alimentato da ulteriori contributi versati e con importo versato nei limiti previsti per legge

Incentivo al posticipo del pensionamento di lavoratore che non beneficia del taglio del cuneo contributivo (retribuzione imponibile superiore all’importo mensile di 2.692 euro)

 

Pensione futura più ricca perché alimentata da ulteriori contributi (solo) datoriali

Bonus in busta paga corrispondente interamente (al netto del fisco) alla quota IVS a proprio carico

La quota IVS a carico del lavoratore non sortisce più effetti ai fini pensionistici

Il bonus in busta paga costituisce base imponibile ai fini fiscali (ma non ai fini contributivi)

Incentivo al posticipo del pensionamento di lavoratore che beneficia del taglio del cuneo contributivo (retribuzione imponibile fino all’importo mensile di 2.692 euro)

 

 

Pensione futura più ricca perché alimentata:

  • dai contributi previdenziali versati dal lavoratore e dal datore di lavoro per la quota oggetto di esonero parziale;
  • dai contributi solo datoriali per la quota residua su cui si applica l’incentivo al posticipo del pensionamento.

Bonus in busta paga corrispondente alla quota IVS a proprio carico al netto dell’esonero parziale applicato e del fisco

Bonus in busta paga per incentivo al posticipo del pensionamento ridotto e imponibile ai fini fiscali (ma non ai fini contributivi)

La quota IVS residua a carico del lavoratore non sortisce più effetti ai fini pensionistici.

Incentivo al posticipo del pensionamento di lavoratore che beneficia di esonero totale dei contributivi a proprio carico

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