Quote deducibili su richiesta

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Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Tuir, “partecipazioni acquisite per recupero crediti”, è stato avanzato un interpello all’agenzia delle Entrate, che con il documento di prassi n. 473/E del 3 dicembre 2008, conclude che ai fini fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 101 e 106 del Tuir in materia di crediti verso la clientela anche alle partecipazioni acquisite per effetto dell’escussione parziale del pegno posto a garanzia dei crediti concessi da una banca. È da precisare che il trattamento fiscale dei crediti erogati dagli enti creditizi è disciplinato dagli articoli 101 (deducibilità delle perdite vantate verso soggetti in procedura concorsuale) e 106 (svalutazione dei crediti) del Tuir. Molte volte, gli istituti di credito, a fronte del rischio di insolvenza dei clienti, pongono in essere interventi di ristrutturazione del debito tramite acquisizione/conversione dei crediti in partecipazioni anche al fine di preservare i livelli occupazionali. Le banche diventano così detentrici di partecipazioni a cui si devono applicare le disposizioni contenute nell’articolo 87 del Tuir, che se da una parte rende esenti le minusvalenze, dall’altro rende indeducibili le minusvalenze. Trattandosi di partecipazioni acquisite per recupero di crediti è verosimile che si tratti di minusvalenze. Per le banche si tratta però di una vera e propria “penalizzazione” fiscale che spesso ostacola anche iniziative di risanamento delle imprese in crisi. In tale ottica, si deve leggere il disposto dell’articolo 113 del Tuir che, in via facoltativa e dietro presentazione di interpello, consente alle banche di riqualificare ai soli fini fiscali le partecipazioni così acquisite in crediti, in modo tale da favorire una continuità di trattamento fiscale soprattutto per quanto concerne le svalutazioni. L’Agenzia, nell’accogliere l’istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 113 del Tuir, consente agli enti creditizi di disapplicare il regime di cui all’articolo 87 del Tuir e, in particolare, la norma che prevede la indeducibilità della minusvalenza eventualmente realizzata in caso di cessione o dismissione delle partecipazioni acquisite per il recupero crediti. Pertanto si può concludere che le partecipazioni acquisite in aziende in cambio di crediti sono equiparate ai crediti estinti e sono, perciò, assoggettate al medesimo regime fiscale dei crediti da cui derivano.

Con risoluzione n. 470/E/2008, le Entrate affrontano le conseguenze, in capo ad una stabile organizzazione di una società tedesca, dell’incorporazione della propria società madre in un’altra società tedesca. Per il Fisco l’operazione avviene in neutralità fiscale (articolo 172 Tuir). Ciò è valido dal momento che l’operazione di fusione regolata dalla legge tedesca è assimilabile alla fusione in base alla legge italiana e i soggetti coinvolti hanno una forma giuridica omologa. Di conseguenza, è possibile applicare anche in questa circostanza, le norme che regolano la retrodatazione della fusione.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Fusioni intraUe neutrali - Poggiani

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