Ravvedimento omessa dichiarazione tributi locali. Chiarimenti

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Ravvedimento omessa dichiarazione tributi locali. Chiarimenti

Nel corso del consueto appuntamento di inizio anno con la stampa specializzata, oltre agli interventi dell’Agenzia delle Entrate, decisivi anche alcuni chiarimenti resi dal Dipartimento delle politiche fiscali del Mef.

In particolare, tra i quesiti sciolti quelli su: oneri della riscossione coattiva, imposta di soggiorno non versata all’hotel e ravvedimento operoso.

Il dubbio sollevato è se l’istituto del ravvedimento operoso potesse applicarsi anche ai tributi locali e, soprattutto, se il ravvedimento dell’omessa dichiarazione fosse possibile anche in presenza di una dichiarazione non presentata con un ritardo superiore a 90 giorni.

Vediamo l’argomentazione formulata nel corso della videoconferenza dell’1 febbraio e quale è stata la risposta ministeriale.

Ravvedimento operoso, cos’è

Il ravvedimento operoso – secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate in una apposita scheda pubblicata online – normato all’articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997, è quell’istituto che consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti.

NOTA BENE: Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:

  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
ATTENZIONE: Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Grazie al ravvedimento operoso, gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa) e al pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

I benefici di ricorrere al ravvedimento si manifestano, in primo luogo, attraverso la riduzione delle sanzioni in misura diversa a seconda della violazione commessa. Si possono individuare tre forme di ravvedimento, che riguardano:

  1. le violazioni sul ritardato versamento, con riduzione della sanzione da 1/10 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento;
  2. la generalità delle violazioni, con riduzione della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, a seconda di quando avviene il ravvedimento;
  3. la dichiarazione tardiva, con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo, possibile solo entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione.

Per i versamenti occorre utilizzare:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap, l’imposta sugli intrattenimenti e l'imposta di registro per gli atti diversi dai contratti di locazione;
  • l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • l’F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

Tributi locali e applicazione del ravvedimento operoso

Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata al Dipartimento delle Finanze del Mef sono stati posti alcuni quesiti sui tributi locali.

In particolare, con riferimento all’istituto del ravvedimento di cui al citato articolo 13 del Dlgs 472/1997, è stato fatto osservare come quest’ultimo consenta la regolarizzazione di qualsivoglia violazione anche omissiva, senza limiti di tempo, a condizione che non vi siano stati accertamenti.

Secondo l’interpretazione tradizionale della norma da parte del Fisco, l’unica modalità di regolarizzazione dell’omissione dichiarativa è quella secondo cui la sanzione è ridotta ad un decimo in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni.

NOTA BENE: Superato tale limite temporale, dunque, l’omissione in esame non sarebbe più ravvedibile. Inoltre, tale conclusione sembra adattarsi molto bene al caso dei tributi erariali, per i quali – secondo la norma - le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse.

Contrariamente, nel comparto dei tributi locali, non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90 giorni. Nell’articolo 13 in esame, infatti, si legge chiaramente che le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge possono riguardare indifferentemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo», dunque tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni.

NOTA BENE: Sembra, dunque, prevalere la convinzione che nei tributi locali sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le regole ordinarie.

Nel quesito, infine, viene segnalato che nella circolare del Mef n. 184 del 1998, mentre nella parte Ici si prende una posizione restrittiva, nella parte riferita alla Tarsu ci si esprime nel senso della ravvedibilità dell’omessa dichiarazione entro l’anno, che all’epoca era il termine ultimo per il ravvedimento.

Si chiede se il Mef condivida la suddetta ricostruzione interpretativa.

Tributi locali, omesse dichiarazioni ravvedibili oltre i 90 giorni

Nella sua risposta ufficiale, il Mef condivide l’interpretazione fornita proprio perché per i tributi locali non esiste un discrimine tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa.

Specifica, infatti, il Ministero che in materia di tributi locali, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l’omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali, per le quali l’art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

NOTA BENE: Pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, con riferimento ai suddetti tributi locali si ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

Dunque, in pratica, conclude la risposta che:

  • se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ossia la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo);
  • al contrario, se la regolarizzazione avviene oltre tale scadenza, ma comunque prima che si riceva un atto di accertamento, potranno essere applicate le sanzioni ridotte previste dalle altre ipotesi contemplate dal citato articolo 13, in quanto compatibili.
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