Ravvedimento operoso: rimborso somme solo con errore determinante

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Ravvedimento operoso: rimborso somme solo con errore determinante

I pagamenti di cui si richiede il rimborso sono stati effettuati in forza di ravvedimento operoso? E' escluso che si possa ritrattare contestando la debenza delle relative somme se mancano i presupposti dell'errore essenziale e riconoscibile.

Così la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 11993 dell'8 maggio 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro una decisione della CTR.

Quest'ultima aveva dato ragione ad una contribuente, oppostasi al diniego dell'Amministrazione finanziaria rispetto a sua istanza di rimborso di sovrattasse ed interessi per ritardato pagamento di imposte, importo versato a seguito di ravvedimento operoso.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva ritenuto dimostrato che il ritardo nel pagamento delle somme in questione fosse addebitabile al mancato incasso di un credito nei confronti della Pubblica amministrazione.

L'Agenzia si era rivolta alla Suprema corte lamentando, tra i motivi, violazione dell'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 36, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Ravvedimento ritrattabile solo con errore essenziale e riconoscibile

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini: la scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale - ha precisato la Corte - è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà che può che essere oggetto di annullamento esclusivamente per errore determinante.

Ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso delle somme versate, quindi, è da considerare irrilevante la natura, formale o sostanziale, della violazione per la quale si presta il ravvedimento medesimo.

Lo stesso sistema del ravvedimento, del resto, consiste in una libera scelta del contribuente mediante la quale, ricorrendo le condizioni di legge, si provvede a soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto.

Da quanto premesso, ne discende che solo l'errore determinante ai sensi dell'art. 1428, cod. civ., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso, può assumere rilievo.

Ai sensi della menzionata disposizione, infatti, l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

In definitiva, dopo che il contribuente abbia optato per il ravvedimento operoso, le sanzioni in tal modo corrisposte dipendono da una scelta di natura negoziale e consapevole, che giustifica il rimborso solo se lo stesso interessato, nel formularla, sia caduto in un errore qualificato, ai sensi di quanto disposto dalla disciplina generale contenuta nel codice civile.

Gli stessi principi sono applicabili anche alla soprattassa: essa costituisce una sanzione pecuniaria, con l'unica particolarità del suo collegamento ad una violazione costituita dal ritardo nel pagamento di un tributo, ben distinta dallo scopo risarcitorio affidato, invece, agli interessi moratori.

Conclusivamente, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso del Fisco, dichiarando l'assorbimento delle ulteriori doglianze, atteso che, comunque si volesse qualificare l'inadempienza della PA nei confronti della contribuente, la rilevanza di una causa di non punibilità presuppone, pur sempre, la possibilità di porre in discussione il ravvedimento operoso e con esso la sanzione assolta in modo ridotto, situazione, questa, da escludersi nel caso esaminato.

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