Regime forfetario anche al medico con incarico di consigliere di amministrazione

Pubblicato il



Regime forfetario anche al medico con incarico di consigliere di amministrazione

I redditi percepiti dal contribuente che svolge l’attività professionale di medico chirurgo e di consigliere di amministrazione presso una clinica privata devono qualificarsi come redditi di lavoro autonomo.

Lo chiarisce l’Amministrazione finanziaria nella sua risposta ad interpello n. 202 del 21 giugno 2019, con la quale si sono fornite delucidazioni in merito alle nuove cause ostative all’applicazione del regime forfetario, introdotte dalla Legge di bilancio 2019.

L’istante è un medico chirurgo che, oltre a svolgere la sua attività professionale, ha anche l'incarico di consigliere di amministrazione presso la stessa clinica privata dove esercita la professione in maniera prevalente. Dichiarando di percepire un compenso da lavoro dipendente per l'attività di consigliere e che il volume del suo fatturato per l'attività libero professionale si attesta sotto il limite dei 65.000 euro, chiedeva se fosse possibile accedere al regime forfetario.

Agenzia: i compensi per l’attività di consigliere di amministrazione rientrano nel reddito di lavoro autonomo

Il dubbio sorge a causa delle nuove cause ostative al regime di vantaggio introdotto dalla Legge n. 190/2014 per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, che sono state previste dalla Legge di bilancio 2019.

Quest’ultima, infatti, ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Pertanto, l’attività svolta dal medico poteva rientrare nella causa di esclusione della lettera d bis) del comma 57 della Legge n. 190, in quanto il professionista avrebbe effettuato delle prestazioni a favore del proprio datore di lavoro.

La disposizione normativa prevede, poi, che i compensi relativi agli uffici di amministratore e sindaco o revisore di società sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tuttavia, fanno eccezione a questa regola gli incarichi che rientrano nei compiti istituzionali dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente.

L’Agenzia ricorda come già nella circolare n. 105/2001 è stato precisato che l'attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera pure nell'ipotesi in cui il professionista svolga l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è, infatti, ragionevole ritenere che l'incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, conclude la risposta n. 202/2019: se il contribuente svolge l’attività professionale di medico chirurgo e di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, i relativi redditi devono qualificarsi come redditi di lavoro autonomo. In tal caso, qualora l’ammontare complessivo dei redditi percepiti superi la soglia di 65.000 euro, il contribuente non potrà applicare il regime forfetario.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 12 giugno 2019 - Forfettario. Dall’Agenzia altre cause ostative – G. Lupoi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito