Regolamentate le Società tra professionisti

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Giunto al traguardo, tra varie incertezze, il regolamento che contiene la disciplina per la costituzione delle società tra professionisti (Stp). La normativa prevede che solo i soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta possono eseguire l'incarico ricevuto. Inoltre è vietata la partecipazione a più società tra professionisti; è richiesta, per la Stp, l'iscrizione in una sezione speciale del Registro imprese nonché in una sezione speciale degli albi o dei Registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci.

Prevista dall’articolo 10, comma 10, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (L. di stabilità 2012), la società tra professionisti (Stp) trova la sua definitiva regolamentazione (su un primo provvedimento il Consiglio di Stato, con parere n. 3127/2012, aveva sollevato rilevanti obiezioni) nello schema di decreto approvato dal ministro della Giustizia e firmato da quello per lo Sviluppo Economico.

Ciò che ha orientato la normativa italiana verso le Stp è la presa d'atto che, nell'ambito dello sviluppo economico europeo, i singoli individui trovano sempre più difficoltoso fornire concorrenzialmente i servizi richiesti mentre un consorzio tra professionisti consente di unire i mezzi e far fronte alla concorrenza.

I TIPI DI STP


Viene definita società tra professionisti la società che ha per oggetto l'esercizio di una o più attività per la quale è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Tale ente può essere costituito secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI le Libro V del codice civile (quindi anche Snc, Srl, Spa).

Ammessa anche la società multidisciplinare ossia quella costituita per l’esercizio di più attività professionali.

Importante è il richiamo, in quanto oggetto di critica da parte del Consiglio di Stato, alle associazioni professionali ed ai modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 183/2011. Questi non vengono investiti dal presente regolamento cosicchè per costoro non operano, ad esempio, i limiti da questo fissati per le Stp.  

Il decreto, poi, esclude che la disciplina trovi applicazione per le categorie degli avvocati e dei notai. I primi, vista l'approvazione della riforma ordinistica, dispongono di un lasso di tempo per delineare le caratteristiche dell'esercizio della professione forense in forma societaria. Per i notai, invece, l’esenzione è stata riconosciuta in virtù delle pubbliche funzioni svolte.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Sulla Stp sono stati posti obblighi informativi verso la clientela al fine di garantire che l'esecuzione della prestazione sia svolta esclusivamente dal socio professionista, in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione.

Al momento del primo contatto con il cliente, la Stp è tenuta:

-> a specificare al cliente che ha il diritto di chiedere che l’incarico sia affidato ad uno o più professionisti da lui scelti;
-> ad informare il cliente della possibilità che l’incarico professionale conferito sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
-> ad informare il cliente dell’eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, a causa della presenza di soci investitori.

A tali fini, la Stp è obbligata a consegnare al cliente:

- l’elenco dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno;
- l’elenco dei soci con finalità d’investimento.

L'esecuzione di tali obblighi deve essere comprovato da atto scritto.

ESECUZIONE DELL'INCARICO

Nell'esecuzione dell'incarico il socio di Stp può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari; ma solo per particolari attività, in presenza di sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti, i cui nominativi devono essere comunicati al cliente per iscritto.

Il cliente può esprimere il suo dissenso scritto entro tre giorni dalla comunicazione formale.

INCOMPATIBILITA'

Il decreto sancisce il divieto per i soci di partecipare a più società professionali (anche nel caso della società multidisciplinare); il divieto si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza.

L’incompatibilità termina, a partire dalla data in cui l’evento produce i suoi effetti sul rapporto sociale, nei seguenti casi:
  • recesso del socio,
  • esclusione dello stesso,
  • trasferimento dell’intera partecipazione.
I soci investitori sono ammessi alle seguenti condizioni:

se possiedono requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta;
se non hanno subito condanna definitiva per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per un reato non colposo (salvo riabilitazione);
se non hanno subito la cancellazione dal relativo albo professionale per motivi disciplinari.

Tra i requisiti di onorabilità vi è la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

Le incompatibilità di cui sopra si estendono ai legali rappresentanti e amministratori che intendono acquisire la qualifica di soci di capitale di Stp.

La mancata rimozione delle cause di incompatibilità, che può essere desunta anche dalle risultanze degli Albi o del registro delle imprese, rappresenta illecito disciplinare per la società e per il singolo professionista.

PUBBLICITA' - ISCRIZIONE

Ai fini di verifica delle incompatibilità, è prevista l'iscrizione della Stp in una sezione speciale del Registro imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 96/2001.

Sull'ente societario ricade anche l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

In caso di Stp multidisciplinare, l'iscrizione avverrà presso l’Albo o il registro relativo all’attività individuata come principale nello statuto o nell’atto costitutivo.

La denominazione sociale deve contenere la specificazione che si tratta di Società tra professionisti.

Nell'ambito dell'iter procedurale dell'iscrizione, si prevede che, qualora a seguito della verifica dei requisiti da parte del consiglio dell’Ordine o Collegio, debba essere adottato un provvedimento di diniego di iscrizione, venga tempestivamente informato il legale rappresentante della società esplicitando i motivi che ostano all'iscrizione.

La Stp ha dieci giorni di tempo per presentare le sue osservazioni ed eventuale documentazione.


Se le osservazioni non vengono accolte, il consiglio dell’Ordine o Collegio è tenuto ad inviare apposita lettera di diniego; tale missiva è impugnabile in base alle norme degli ordinamenti professionali. In ultimo, è possibile il ricorso al giudice.

CANCELLAZIONE

E' disposta la cancellazione della Stp dall'Albo, da parte del consiglio dell’Ordine o Collegio presso cui è iscritta, nel momento in cui viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento e la stessa non provvede a regolarizzare la posizione entro 3 mesi, decorrenti dal momento in cui si è verificata l'irregolarità.

RESPONSABILITA'

In tema di responsabilità si fa richiamo, in primo piano, a quella disciplinare del singolo professionista; in secondo luogo rileva quella della società per le violazioni alle norme deontologiche dell'ordine nel cui Albo è iscritta.

Le due responsabilità concorrono (anche se il socio è iscritto in un ordine o collegio diverso di quella della Stp) solo se la violazione deontologica è ricollegabile ad indicazioni provenienti dalla società.
  
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