Relazione di revisione con deroga alla continuità aziendale, chiarimenti Assirevi

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Relazione di revisione con deroga alla continuità aziendale, chiarimenti Assirevi

Con il documento di ricerca n. 240 del 22 marzo 2021, Assirevi fornisce le linee guida per la redazione della relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale prevista dall’art. 38-quater del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), come convertito dalla Legge n. 77/2020.

Lo scopo del Documento è quello di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane ed i principi contabili OIC.

Gli esempi sono formulati con riferimento ai bilanci che hanno data successiva al 23 febbraio 2020 e, quindi, con esercizio solare chiuso al 31/12/2020.

Per le indicazioni e gli esempi che si riferiscono a situazioni antecedenti al 23 febbraio 2020 (esercizio sociale chiuso al 31/12/2019), si rinvia a quanto già trattato nel Documento di ricerca n. 235 del giugno 2020.

Deroga al principio di continuità aziendale, precisazioni

Il Decreto Liquidità ha introdotto la facoltà di deroga ai principi del Codice civile nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31/12/2020 per neutralizzare gli effetti derivanti dall’attuale crisi economica causata dal Covid-19.

Proprio con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, Assirevi riporta in allegato al Documento di ricerca n. 240 due esempi di relazione di revisione relativi, rispettivamente, a due diverse situazioni che il revisore potrebbe trovarsi ad affrontare.

Nel documento, inoltre, si precisa che nel caso in cui l’applicazione della deroga sul bilancio 2020 sia la diretta conseguenza dell’utilizzo dell’analoga deroga prevista nel Decreto Liquidità sul bilancio 2019, le valutazioni degli amministratori sulla continuità aziendale sono sostanzialmente quelle formulate al 31 dicembre 2019. Tuttavia, gli amministratori devono considerare, ai fini della redazione del bilancio 2020, tutti gli eventi gestionali occorsi successivamente alla data del 31 dicembre 2019.

Inoltre, sempre con riferimento al presupposto della continuità aziendale relativo al bilancio 2020, gli amministratori sono tenuti a fornire informazioni sugli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell’esercizio 2020 e fino alla data di predisposizione del bilancio esclusivamente a fini informativi.

L’applicazione della deroga al bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2020 o che chiude al 31/12/2020 richiama la necessità di fornire nella Nota integrativa tutte le informazioni previste dalle altre disposizioni in materia di bilancio, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

In particolare, affinché il revisore possa effettuare le sue valutazioni in merito all’applicazione della deroga sul bilancio chiuso al 31/12/2020, è necessario che gli amministratori forniscano adeguata informativa richiamando le risultanze della valutazione effettuata con riferimento all’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 e alle scelte operate in tali circostanze.

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