Relazione incolpevole per commissario giudiziale

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Relazione incolpevole per commissario giudiziale

Non può essere penalmente sanzionato il professionista che, in veste di commissario giudiziale, nella sua relazione non ha valutato a pieno le conseguenze penali di un contratto di cessione di un ramo d’azienda, pur evidenziandone i rischi per l’impresa.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, confermando l’assoluzione di un commissario giudiziale - nominato nella procedura di concordato preventivo relativa ad una s.p.a. - imputato per omessa denunzia di reato (bancarotta fraudolenta). Lo stesso infatti, in qualità di pubblico ufficiale, aveva omesso di riferire nella relazione redatta ai sensi dell’art. 172 Legge fallimentare, i fatti di bancarotta contestati agli amministratori della società ed aventi ad oggetto, in particolare, la distrazione di un ramo d’azienda.

Nella predetta relazione tuttavia – sottolinea la Corte -  il commissario aveva evidenziato tutti i rischi delle menzionate operazioni e non si sarebbe potuto altro pretendere da lui, tanto meno una prognosi di rilevanza penale del contratto di cessione del ramo d’azienda.

Commissario tenuto solo a redigere inventario e relazione

D’altronde l’art. 172 Legge fallimentare obbliga il commissario giudiziale solo a redigere l’inventario del patrimonio del debitore e ad una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. La stessa relazione poi, oltre ad essere depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori, viene trasmessa al Pubblico ministero, in quanto parte del procedimento concordatario ai sensi dell’art. 161 Legge fallimentare, avendo questi piena facoltà di contraddire sulla domanda di concordato preventivo.

Penale rilevanza dei fatti, rilievo al Pubblico ministero

E’ del tutto evidente, dunque – conclude la Suprema Corte con sentenza n. 11921 del 21 marzo 2016 – come non possa configurarsi il reato di omessa denunzia ex art. 361 c.p. a carico del commissario, giacché risulta che egli aveva illustrato in maniera esaustiva le condizioni nelle quali era stata fatta richiesta di concordato preventivo sia al Tribunale – che poi ha omologato lo stesso concordato – che al Pubblico ministero, il quale avrebbe potuto eventualmente denunciare la penale rilevanza dei fatti descritti nella sua relazione. 

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