Responsabilità professionale per l'avvocato che omette la richiesta di ammissione delle prove

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Con sentenza n. 8312 del 12 aprile 2011, la Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata da un uomo nei confronti dell'avvocato che lo aveva difeso in una causa per risarcimento danni.

In tale sede, infatti, il legale aveva chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni senza preventivamente chiedere l'ammissione delle prove sulle modalità del fatto, sulla responsabilità e sull'entità dei danni. Non solo. Una volta respinta la domanda, lo stesso aveva comunicato al cliente esclusivamente il dispositivo della decisione del giudice ma non l'avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare.

Per la Corte di legittimità non vi erano dubbi che la condotta del legale fosse oggettivamente colposa ed irresponsabile costituendo grave negligenza e fonte innegabile di responsabilità professionale.
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