Responsabilità solidale negli appalti. Due anni dalla fine dei lavori del subappaltatore

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Rispondendo ad un quesito sollevato dall’Ance, il ministero del Lavoro – nota protocollo n. 7140/2012 – precisa che il termine di due anni di durata della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore decorre dalla data di cessazione dei lavori da parte del subappaltatore e non dalla cessazione dell’appalto, inteso come contratto stipulato tra committente e appaltatore.

Nello specifico, il quesito riguardava l’esatta applicazione del regime di responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, così come di recente modificato dal decreto semplificazioni (Dl n. 5/2012).

Il Ministero, a tal proposito, ha avvertito la necessità di puntualizzare che il termine di due anni, richiamato nel citato disposto normativo, “indica l'appalto tra committente e appaltatore, il che, trasposto nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, non può che riferirsi al contratto di appalto tra questi due soggetti”. Ne discende che “i due anni, nel caso di subappalto, non possono che decorrere dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto)”.

Non sarebbe ammessa, secondo la nota ministeriale, unìinterpretazione diversa dal momento che nei contratti di appalto pluriennale, in cui si succedono più subappaltatori, l'appaltatore principale potrebbe correre il rischio di rimanere vincolato con tutte le imprese subappaltatrici per l'intero periodo del contratto. Scopo della norma è, invece, quello di fissare un termine giuridico certo per l’individuazione del responsabile solidale e per tale ragione si fissa come limite di tempo i due anni dal termine dei lavori del subappaltatore. Tale principio trova conferma anche nel fatto che gli stessi lavoratori conoscono con esattezzala fine dei lavori  svolti, mentre possono non conoscere il termine ultimo del contratto di appalto.
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