Reti agricole con credito d’imposta

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Reti agricole con credito d’imposta

Ex articolo 3, comma 3 del Dl 91/2014, convertito dalla legge 116/2014, per le imprese agricole, della pesca e dell’allevamento ittico, nonché per le pmi agroalimentari che partecipano a un contratto di rete, è previsto: un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché la cooperazione di filiera e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

Le domande dal 20 al 29 febbraio 2016

Per l'accesso al credito di imposta, le imprese agricole e agroalimentari costituite in rete, o che si costituiranno entro il termine per l’invio della domanda, che hanno sostenuto spese (con bonifico bancario) per investimenti agevolabili nel 2015, devono inviare le istanze dal 20 al 29 febbraio 2016 (decreto del ministro delle Politiche agricole n. 273 del 13 gennaio 2015 e circolare n. 67340 dell’8 ottobre 2015).

Un avviso del 5 gennaio 2016 sul sito informa che sono pronti i moduli per l'invio e nella pagina della modulistica sono disponibili le FAQ aggiornate al 10 febbraio 2016.

L'istanza è presentata dall’impresa capofila (che la sottoscrive digitalmente) e sottoscritta dalle partecipanti.

Quali sono le spese agevolabili?

Le spese agevolabili:

  • costi diretti per l’acquisto, la costruzione o il miglioramento di beni immobili e l’acquisto di beni strumentali mobili, quali attrezzature e strumentazioni necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la cooperazione di filiera;

  • costi indiretti, quali le spese professionali relative alla costituzione della rete, le spese per software e hardware funzionali al progetto di rete, ai costi di ricerca e sviluppo, alle spese per l’acquisizione di beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, diritti), ai costi per la formazione, per la promozione e per la comunicazione della rete di imprese.

Si applica il regime “de minimis”.

 

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