Retroattiva la regola del 2004 che rende estinta la Srl cancellata dal Registro

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Con la sentenza n. 21195 del 13 ottobre 2010, la Cassazione interviene a chiarire che il liquidatore di una Spa estinta con cancellazione dal Registro imprese perde la legittimazione processuale, pertanto non può essere il tramite per la presentazione del ricorso della Spa.

È precisato che la cancellazione produce l’estinzione anche in presenza di crediti insoddisfatti (verso creditori sia pubblici che privati) e altri rapporti non ancora completamente definiti: l’articolo 2495, comma 2 del Codice civile - nuovo testo ex articolo 4 del Dlgs 6/2003 (riforma del diritto societario), entrato in vigore il 1° gennaio 2004 - “opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore”.

Per tale motivo nel caso in esame, che vedeva una Srl in liquidazione proporre ricorso contro il diniego di rimborso dell’Iva relativa all’anno della cancellazione, anche se l’uscita dal Registro è stata effettuata prima dell’introduzione del “nuovo” articolo 2495 cc, ha prodotto l’estinzione della società e la perdita dell’incarico del liquidatore e dei suoi poteri rappresentativi.

A sostegno della decisione la sentenza 4062/2010 delle sezioni unite della Cassazione che recita: “L'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione …”.

Stando così le cose, ci si domanda come possa rivalersi il Fisco verso un soggetto cancellato ed estinto. In proposito, lo stesso articolo 2495 cc specifica che l’Amministrazione finanziaria può far valere le sue pretese:

- nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse con il bilancio finale di liquidazione;

- nei confronti dei liquidatori se il mancato versamento all’Erario è dipeso da questi.
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