Riforma dell’accertamento fiscale, le novità del Governo per il 2024

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Riforma dell’accertamento fiscale, le novità del Governo per il 2024

La riforma dell’accertamento e il debutto del nuovo concordato preventivo passa per il decreto legislativo approvato, in esame preliminare, dal CdM di venerdì 3 ottobre, insieme al disegno di legge di riforma costituzionale per elezione diretta del Presidente del Consiglio e al Ddl di delega al Governo in materia di florovivaismo.

Secondo le prime stime prudenziali dei tecnici di Palazzo Chigi, dalla riforma attuata con il suddetto decreto dovrebbero arrivare nelle casse dello Stato almeno 900 milioni all’anno.

Nello specifico, il provvedimento, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni:

  • in materia di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
  • in materia di concordato preventivo biennale.

Vediamo quali sono le novità in materia di accertamento in arrivo dal Governo per l’anno 2024.

Procedimento accertativo, novità per l’accertamento con adesione

Le principali novità del provvedimento varato dal Consiglio dei ministri in relazione alla procedura accertativa riguardano le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

NOTA BENE: Sono previste, infatti, disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Con l'articolo 1 del provvedimento si incide in modo rilevante sulla procedura di accertamento con adesione: l'istituto, per come conosciuto finora, perderà di rilevanza nel caso in cui il contraddittorio preventivo sarà realmente efficace.

Le novità introdotte, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente” riguardano, nello specifico che:

  1. lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’Amministrazione finanziaria debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”;
  2. si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’Amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento;
  3. si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

NOTA BENE: Sia con riferimento alle contestazioni transitate mediante un Pvc oppure preliminarmente all'ipotesi del recupero dei crediti di imposta, la fase di adesione precederà il momento di notifica del vero e proprio atto impositivo.

Nel caso, per esempio, di una verifica effettuata nei confronti del contribuente ed al termine della quale viene redatto da parte dell'organo di controllo un Pvc, le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti:

  1. prima possibilità, quella della definizione integrale del PVC rispetto alla quale il contribuente deve manifestare la sua volontà entro i 30 giorni successivi rispetto alla notifica dello stesso, con conseguente riduzione alla metà delle sanzioni che sono ordinariamente previste in sede di adesione e, dunque, con sanzioni ad un sesto del minimo;
  2. una seconda possibilità, in cui non si attende la notifica dell'atto impositivo, che viene invece anticipata. Rispetto alla disciplina attuale, l’impulso partirà direttamente dall’Amministrazione finanziaria e non dal contribuente che, attualmente, nel momento in cui avviene la notifica del PVC può decidere se formulare istanza di adesione;
  3. la terza possibilità prevede che, una volta notificato lo schema di provvedimento contenente la pretesa, il contribuente potrà definirlo pagando le sanzioni ad un terzo (quindi una sorta di acquiescenza), ovvero attivare il procedimento di adesione, ovvero, ancora, ignorare il contenuto attendendo la notifica dell'atto impositivo. Naturalmente, in questa ultima ipotesi, non vi sarà una nuova tornata dell'accertamento con adesione ed il contribuente potrà impugnare l'avviso di accertamento.

Decreto accertamenti, notifica di atti e cartelle al domicilio digitale

Una novità importante in sede di accertamento è la notifica digitale degli atti.

In pratica, si prevede un utilizzo più capillare delle nuove tecnologie anche sul fronte della notifica di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

L’Intenzione è quella di introdurre il nuovo art. 60-ter all’interno del DPR n. 600/73, con la conseguenza che gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni potranno essere notificati digitalmente, ossia potranno essere inviati tramite Posta elettronica certificata.

ATTENZIONE: Questa nuova disciplina si estende anche alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’Agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione.

Per imprese e professionisti, l’invio potrà essere effettuato all’indirizzo risultante nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC).

Il domicilio digitale accoglierà, quindi, anche gli avvisi del Fisco e per quel che riguarda persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato, si farà riferimento all’indirizzo risultante dall’Indice gestito dall’AgID, l’INAD.

ATTENZIONE: Nel caso in cui la PEC eletta come domicilio digitale da parte del contribuente dovesse risultare satura, anche al secondo tentativo di invio, la notifica avverrà secondo le modalità ordinarie. La nuova notifica, con modalità differenti in base al destinatario dell’atto, avverrà trascorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Rilevanti anche gli effetti in materia di decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza.

La notifica dell’atto si considererà perfezionata:

  • per il notificante all’atto della ricezione della ricevuta di accettazione, con l’indicazione temporale della spedizione del messaggio;
  • per il destinatario, invece, farà fede quanto indicato nella ricevuta del gestore della PEC che attesa la data di consegna.

Scambio di informazioni tra amministrazioni estere: scambio su richiesta

Si legge nel comunicato stampa di fine seduta del 3 novembre che in tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Dunque, l’Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle autorità estere con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul reddito.

Si agirà nel rispetto dei termini indicati nelle direttive e negli accordi internazionali di riferimento.

NOTA BENE: Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico.

Infine, da segnalare che si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia.

Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

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