Riforma dello sport. Adeguamento statuti ASD e SSD, con quali regole?

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Riforma dello sport. Adeguamento statuti ASD e SSD, con quali regole?

La Riforma dello sport, entrata in vigore lo scorso primo luglio, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina delle prestazioni lavorative nelle ASD e SDD: ciò grazie ad uno dei decreti attuativi della riforma, il decreto legislativo n. 36/2021, successivamente modificato dal Dlgs n. 136/2022.

In un secondo momento, sono stati approvati alcuni correttivi per intervenire in modo puntuale su alcuni punti della riforma.

A fine maggio 2023 sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri alcuni correttivi sulla bozza del testo; mentre, nel mese di agosto, è arrivato un correttivo bis, che si è tradotto nel decreto legislativo n.120 del 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023.

Le disposizioni di tale provvedimento sono entrate in vigore dal 5 settembre.

Le novità si vanno ad aggiungere a quelle già previste dal decreto PA e Sport (DL n. 75/2023), convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023.

Per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche, una delle novità previste dalla Riforma dello sport è l’adeguamento dello statuto delle ASD, entro la fine del 2023.

ASD e SSD, obbligo modifica degli statuti entro il 31 dicembre 2023

Il Dlgs n. 120 del 29 agosto 2023, all’articolo 1, ha stabilito le regole transitorie per ASD e SSD, per poter adeguare i loro statuti alle nuove disposizioni.

Con la riforma del lavoro sportivo, infatti, viene riconosciuta l’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel caso in cui esercitino, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Il successivo correttivo bis ha, però, previsto che:

  • la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso
ATTENZIONE: Le Asd/Ssd iscritte dovranno adattare i loro statuti alle disposizioni del Dlgs 36/2021 entro la fine dell’anno 2023. In caso contrario, verranno cancellate d’ufficio, perdendo quindi status e benefici correlati (sia fiscali che non).

Parallelamente, sarà negata l’iscrizione a nuove entità qualora presentino uno statuto non conforme alle nuove regole.

Adeguamento statuti ASD, quali modifiche?

Per l’adeguamento degli statuti esistenti, numerose sono le modifiche che le ASD dovranno valutare e mettere in atto entro il prossimo 31 dicembre 2023.

NOTA BENE: Le modifiche obbligatorie potranno essere effettuate in esenzione dell’imposta di registro.

Per quanto riguarda l’oggetto sociale, diventa obbligatorio includere specificamente l’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, compresi gli aspetti formativi, didattici, preparatori e di assistenza.

E’, poi, consigliato di utilizzare la formulazione esatta della legge nello statuto (articolo 7, comma 2, lettera b, del Dlgs 36/2021), con modulazioni specifiche se l’ente possiede una doppia qualifica (Sport e Terzo settore).

In altri termini, nello statuto degli enti sportivi dilettantistici deve essere espressamente previsto:

  • l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici (art.7);

Il decreto 36/21, oltre alle attività principali, consente di esercitare attività secondarie, sempre in conformità a criteri e limiti da definire. La norma, infatti, introduce un vincolo legale sullo svolgimento di attività diverse commerciali, con la conseguente cancellazione dal Rnasd in caso di mancato rispetto per due anni consecutivi.

Pertanto, in difetto di previsione statutaria, le attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali non potranno essere esercitate.

Altre modifiche, poi, devono essere messe in atto per rispettare le norme previste dalla riforma dello sport in materia di devoluzione del patrimonio e vincolo di destinazione del patrimonio.

Per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio, la riforma richiama quanto previsto dalla Legge 289/2002 imponendo che, in caso di scioglimento o estinzione dell’ente, il patrimonio residuo debba essere devoluto a fini sportivi.

Viene, poi, rafforzato il vincolo di destinazione del patrimonio, diversamente da quanto previsto nel Codice del Terzo settore (Cts), dove il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Ets. Per gli enti con doppia qualifica, sarà necessario conformarsi a entrambe le normative, assicurando che la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento o estinzione, avvenga a favore di altri enti del Terzo settore con scopi sportivi simili.

Infine, le ASD che vogliono iscriversi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sono tenute a prevedere all'interno dello statuto l'onere di predisporre e approvare annualmente da parte dell'assemblea degli associati un rendiconto economico-finanziario.

Proprio il decreto correttivo bis (Dlgs n. 120/2023), infatti, ha introdotto l'obbligo per le ASD che presentano istanza di riconoscimento della personalità giuridica a partire dal 5 settembre scorso di allegare anche il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea.

In tal caso, se l'associazione possiede la partita Iva (o svolge un'attività di impresa in forma occasionale) dovrà dotarsi di contabilità separata.

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