Riforma fiscale, le novità del contenzioso tributario

Pubblicato il



Riforma fiscale, le novità del contenzioso tributario

La delega al Governo per la riforma fiscale è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.

E’ la Legge n. 111/2023 che stabilisce che entro 24 mesi dall' entrata in vigore andranno approvati i decreti per la revisione del sistema fiscale.

Nell’esercizio della citata delega, l’Esecutivo è tenuto ad osservare alcuni principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario in linea con la riduzione dei contenziosi prevista dal Pnrr e il contenimento dei tempi delle controversie.

I principi per la riforma del contenzioso tributario sono disciplinati dall’articolo 19, contenuto nel Titolo III - I procedimenti e le sanzioni, al Capo I.

Nello specifico, la Legge delega muove nella direzione:

· del rafforzamento dell'autotutela;

· del potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria;

· della possibilità di discussione da remoto anche se richiesta da una sola parte e di accesso per tutti alla banca dati delle sentenze.

Riforma fiscale, maggiore potere di autotutela

All’articolo 19 della Legge n. 111/2023 si sancisce che obiettivo prioritario del Governo è quello di coordinare con la nuova disciplina del potere di autotutela gli altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase precedente la costituzione del giudizio, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria.

E’ all’articolo 4, comma 1, lettera h) della stessa Legge n. 111/2023 che viene potenziato l'esercizio del potere di autotutela, estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonchè, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.

NOTA BENE: In altri termini, il Governo dovrà intervenire per ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale, intervenendo sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione nei cui confronti sia stato proposto ricorso. 

Delega per la riforma fiscale, informatizzazione della giustizia tributaria

Secondo obiettivo del Governo è quello di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 

  1. la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;

  2. l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

  3. l’applicazione di sanzioni processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche;

  4. la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

La riforma del contenzioso tributario proseguirà, poi, con la possibilità per il ricorrente di proporre opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario, solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento.

Inoltre, si punta a rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo e viene previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la  sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo.

Infine, si vuole che il Governo introduca misure volte a:

  • accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
  • prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti.

ATTENZIONE: Al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, una modifica introdotta al Senato prevede che il legislatore delegato adotti dei provvedimenti con lo scopo di garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini.

Da ultimo, è da segnalare come in un’ottica di semplificazione, di maggiore efficienza e risparmio di costi, la Legge delega abbia investito l’Esecutivo del potere di:

  1. ridistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (anche tramite loro accorpamenti), sulla base di criteri che tengano conto di alcuni parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione;
  2. assegnazione dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al suddetto riordino dell'assetto territoriale per garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle stesse funzioni già esercitate presso le corti accorpate o soppresse.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito