Rimborsi del 40% senza abbattimenti per l’Iva dell’auto comprata nel 2003

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Con la sentenza n. 310/31/10, la Ctp di Milano ha accolto la tesi di un professionista che ricorreva contro il silenzio rifiuto del Fisco, sulla richiesta di rimborso forfettario dell’Iva assolta per l'auto comprata nel 2003 senza la detrazione del 10% a titolo di eventuali maggiori tributi.

Nel merito, il Fisco aveva negato il rimborso spettante poiché, non compilando il Rigo AR42 del modello telematico di richiesta, il contribuente non aveva dato l’assenso alla trattenuta del 10% dovuta nel rimborso forfettario per la minor Irpef ed Irap assolta dal contribuente per aver all’epoca imputato l'Iva indetraibile tra i componenti negativi.

Si ricorda che la direttiva n. 2006/112/Ce stabilisce che può essere detratta dall'imposta a debito l’Iva per i beni e servizi impiegati nella propria attività, se pagata ad altri soggetti Iva. Con la sentenza del 2006 nella causa C-228/05, l’Italia era stata condannata a rimediare al contrasto dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera a), Dpr 633/73 che precludeva ai professionisti il recupero del l'imposta in oggetto. Conseguentemente, era stato emanato il Dl 258/06 con cui si stabiliva che professionisti e imprese potevano chiedere il rimborso dell'Iva pagata fino al 13 settembre 2006 sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell’attività.

Tuttavia, nella tipologia del rimborso forfettario, ossia senza richiesta di particolari requisiti, pari al 40% dell’importo versato, con successivo provvedimento del 22 febbraio 2007 era stato stabilito che il contribuente dovesse esplicitare la rinuncia al 10% pena la negazione del rimborso.

Ma, al comma 1, periodo 4, dell'articolo 1 del Dl 258/06 non è espressamente previsto sull'Iva chiesta a rimborso alcun abbattimento a titolo di eventuali maggiori tributi. Pertanto, al professionista ricorrente contro il silenzio rifiuto dell’Erario spetta il rimborso del 40% e non del 30% dell’Iva pagata.
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