Riposo domenicale non obbligatorio se diversamente stabilito dalle parti

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Con la risposta ad interpello n. 60/2009, rilasciata ad un quesito sollevato da Confcommercio, il ministero del Lavoro ha offerto il suo parere in merito alla possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, alla luce di quanto previsto all’articolo 9 del Dlgs n. 66/2003, con riferimento ai lavoratori che svolgono l’attività di preparazione, produzione e rappresentazione di spettacoli e di altre iniziative ricreative. Il Ministero ribadisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola di domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Tuttavia, non esistono particolari ostacoli alla derogabilità del riposo domenicale. A tal proposito, infatti, si deve ricordare che non esiste alcuna norma costituzionale che sancisca l’obbligatorietà del riposo domenicale, dal momento che ciò è previsto solo dalla legge ordinaria, che è appunto derogabile. Comunque, va ricordato che l’individuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica non deve contrastare con il principio della periodicità del riposo stesso, ferma restando la facoltà del dipendente a non lavorare durante i giorni festivi. In ogni caso, poi, è da escludere che il suddetto diritto possa essere fissato unilateralmente dal datore di lavoro, essendo la rinuncia rimessa esclusivamente all’accordo preso tra il datore e il lavoratore, anche tramite la contrattazione collettiva.

Roberta Moscioni

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