Riposo giornaliero calcolato in base alla pluralità di contratti

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Riposo giornaliero calcolato in base alla pluralità di contratti

Il periodo minimo di riposo giornaliero si calcola tenendo conto della pluralità di contratti stipulati con il medesimo datore di lavoro e non a ciascuno di detti contratti considerato separatamente. Pertanto, le ore di lavoro vanno calcolate in modo congiunto nella stessa giornata.

A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 17 marzo 2021, resa nella causa n. C-585/19.

Riposo giornaliero, la vicenda

La vicenda riguarda un istituto di studi rumeno che aveva ricevuto tramite le autorità del Paese stesso un finanziamento per attività relative a un progetto per lo sviluppo delle risorse umane. A giugno 2018, il ministero dell’Istruzione ha ritenuto non ammissibile una parte dei costi salariali relativi agli esperti impegnati in quanto diversi avevano dichiarato, negli anni passati, un numero ore superiore al limite di 13 ore lavorative giornaliere.

I lavoratori in questione risultavano assunti dall’Istituto sia con un contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali, sia con uno o più contratti a termine e a tempo parziale.

Il Tribunale di Bucarest ha adito la Corte UE per chiarire se, nel caso di lavoratori assunti dal medesimo datore con plurimi contratti, le disposizioni di cui all’art. 3 (sul riposo giornaliero) della direttiva 2003/88/CE si applichino a tali contratti considerati nel loro insieme, ovvero a ciascuno di essi considerato separatamente.

Riposo giornaliero e orario di lavoro, le nozioni

Innanzitutto, la Corte di Giustizia UE rileva che il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo, in particolare giornaliero, costituisce non solo una norma del diritto sociale dell’Unione, ma è anche espressamente sancito all’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

In particolare, la direttiva sull’orario di lavoro definisce le seguenti nozioni:

  • orario di lavoro” come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Essa impone agli Stati membri l’obbligo di prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore, di un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive;
  • periodo di riposo” come qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.

Il “periodo di riposo” e l’”orario di lavoro” sono quindi due nozioni che si escludono a vicenda e la direttiva sull’orario di lavoro non prevede una categoria intermedia tra i periodi di lavoro e quelli di riposo.

Riposo giornaliero, la sentenza

In definitiva, la Corte UE afferma che il requisito della direttiva in base al quale il lavoratore deve usufruire quotidianamente di 11 ore consecutive di riposo, non può essere soddisfatto se tali periodi di riposo sono esaminati separatamente per ciascun contratto: infatti, nel caso in sentenza, le ore considerate periodo di riposo nell’ambito di un contratto sarebbero atte a costituire orario di lavoro nell’altro.

Poiché uno stesso periodo non può essere qualificato allo stesso tempo come orario di lavoro e di riposo, la Corte conclude correttamente che i contratti di lavoro stipulati da un lavoratore con lo stesso datore di lavoro debbano essere esaminati congiuntamente.

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