Risarcimento danni nonostante transazione

Pubblicato il



Risarcimento danni nonostante transazione

La Cassazione si è pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un dirigente scolastico era stato condannato per lesioni personali colpose in relazione all’incidente occorso ad una insegnante che era rovinosamente caduta a scuola.

Nel corso del processo era stato accertato che il sinistro si era verificato a causa del mancato ripristino della pavimentazione antiscivolo dell’istituto.

I giudici di merito, pur confermando la condanna penale a carico dell’imputato, avevano rigettato, sia in primo sia in secondo grado, la richiesta risarcitoria avanzata dall’insegnante, parte civile, sul rilievo dell’avvenuto risarcimento in favore della stessa in via transattiva.

Nella sentenza impugnata, ossia, la citata definizione transattiva nel frattempo intervenuta fra le parti, era stata ritenuta integralmente satisfattiva degli interessi della parte offesa, anche se la stessa aveva di fatto conivolto esclusivamente l’imputato e l’assicurazione.

Transazione non su intero debito

Secondo la ricorrente insegnante, per contro, la transazione non riguardava l’intero debito solidale, bensì esclusivamente la quota interna del singolo debitore, in quanto la compagnia assicurava la scuola, autonomamente responsabile dal punto di vista civilistico.

Ne conseguiva che gli effetti estintivi della transazione non potevano estendersi anche alla parte di obbligazione non solidale dovuta solo da uno dei condebitori.

Inoltre, alcune voci di danno – come il danno biologico e il danno non patrimoniale - non le erano state ristorate in quanto non coperte dall’assicurazione.

Non basta se non copre tutti i danni

La Corte di cassazione – sentenza n. 3335 del 23 gennaio 2017 – ha ritenuto fondato il ricorso.

In primo luogo, ha ricordato come il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all’attività del datore e a risarcire i danni eventualmente subiti, ha effetto vincolante tra i soli contraenti (nella specie, scuola e assicurazione).

Inoltre – si legge nel testo della decisione – la disciplina codicistica della transazione consente sì che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipula tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere.

Ma questa previsione – viene spiegato – si riferisce solo all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda esclusivamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito