Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali e fallimento del cedente

Pubblicato il



Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali e fallimento del cedente

La Suprema Corte (Cass. 15 Luglio 2014 n. 16169) interviene in una fattispecie particolare in cui era stata avanzata istanza di fallimento al socio di una società in nome collettivo nel periodo di tempo in cui era operante un contratto di cessione di quote sociali ad un terzo, contratto poi risolto, con effetti ex tunc,  a seguito di una sentenza posteriore.  

La S.C. non condivide la pronuncia della Corte d’Appello che aveva attribuito particolare rilevanza alla efficacia retroattiva tra le parti (art. 1458 c.c.) della risoluzione del contratto di cessione delle quote sociali.

Secondo gli ermellini tale risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti non può, di per sè, valere a far considerare i cedenti a tutti gli effetti come soci della società anche nel periodo di tempo in cui le quote sono di fatto rimaste nella disponibilità del cessionario, con conseguente possibilità di esercizio da parte sua dei diritti sociali.

<<Anche considerando  le esigenze di tutela dei terzi, non può dirsi che questi, in presenza della iscrizione della cessione nel Registro delle imprese, potessero, fin quando non venisse data pubblicità alla successiva sentenza di risoluzione della cessione, individuare come socio altri che il cessionario: è dunque sul patrimonio personale di quest'ultimo, non certo di quello dei cedenti, che essi potevano legittimamente confidare ai fini della responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali>>.


Del resto, nel caso esaminato dalla S.C., il fallimento della società era stato esteso prima di tutto al cessionario probabilmente proprio in quanto costui risultava essere socio al tempo dell'insolvenza: dunque, secondo i giudici di legittimità <<deve essere considerato paradossale che, a seguito della risoluzione del contratto di cessione delle quote, il fallimento in estensione sia esteso sia ai cedenti che al cessionario delle quote stesse. Una conclusione siffatta si mostra ben difficilmente compatibile con il regime di pubblicità che, nella logica della L. Fall., artt. 10 e 147, (come rivisitati dalla Corte Cost. nelle note sentenze nn.66/1999 e 319/2000), valorizza la esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. Esigenza che verrebbe messa ingiustificatamente in discussione se fosse possibile dichiarare il fallimento in estensione di chi da oltre un anno non risultasse più essere socio della società ma tale qualità riacquistasse poi senza limiti di tempo, non per essere stato frattanto socio di fatto o occulto ma esclusivamente in conseguenza degli effetti retroattivi di una sentenza posteriore>>.


Le conclusioni a cui perviene la Cassazione sono in linea con altra pronuncia in tema di pubblicità della <<perdita della qualità di socio>> e di tutela dei terzi.

Con la sentenza n. 5764/’11, infatti, è stato affermato che:<< In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del primo comma dell'art. 147 legge fall., nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale di cui all'art. 10 legge fall. dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) - impone che la decorrenza di detto termine per il socio di fatto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, poiché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Occorre, pertanto, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di altro evento da cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato>>.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito