Ritenute negli appalti. Primi chiarimenti dall’Agenzia

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Ritenute negli appalti. Primi chiarimenti dall’Agenzia

Arriva la circolare dell’agenzia delle Entrate con le prime indicazioni sulle novità in tema di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro, introdotte dal Decreto fiscale.

È la n.1 del 12 febbraio 2020, in cui l’Agenzia fornisce chiarimenti sull’ articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in particolare in merito agli adempimenti di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e di altri soggetti compresi nella disciplina e relativamente al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

La circolare è ricca di tabelle ed esempi.

In premessa si ricorda che le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sull’importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 per ciascuna impresa, l’Agenzia chiarisce che, per esigenze di semplificazione e per conferire elementi di certezza, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

E si farà riferimento:

  • ai mesi e non ai giorni;
  • in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese, al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi;
  • a tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell’anno con ciascuna impresa.

In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis.

Per i contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa: gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua di pagamenti effettuati dal committente all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.

Ritenute negli appalti. Gli interessati e gli esclusi

Devono ottemperare alla nuova disciplina i soggetti residenti in Italia che, nei contratti di appalto, forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Soggetti inclusi:

  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del Tuir residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • società e associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir o imprese agricole;
  • persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;
  • curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.

 Sono esclusi:

  •  i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973);
  • i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
  • gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Ritenute negli appalti. Durf (o Durc fiscale)

Sono precisati i confini delle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia (Durf o Durc fiscale), la sussistenza di determinati requisiti.

La certificazione viene rilasciata se le ditte possiedono i seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:

  1. risultino in attività da almeno tre anni (l’anzianità minima è richiesta perché i fenomeni che l’articolo 17-bis intende contrastare si caratterizzano per la presenza di soggetti che hanno una vita breve e tendono ad estinguersi appena sono sottoposti a controllo, per ricostituirsi sotto una nuova veste giuridica);
  2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (la regola non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Tra i chiarimenti quello sulle Pa: se il committente è una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

Ritenute negli appalti. Adempimenti

Si ricorda che il primo appuntamento con i nuovi obblighi è al 17 febbraio 2020.

Se interessati dalle nuove regole, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e le parti degli altri rapporti negoziali sono vincolati:

  1. al divieto di compensazione, per cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da esse trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
  2. all’invio dati da parte degli affidatari e ai controlli da parte del committente, per cui le imprese sono tenute a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute;
  3. sospensione dei pagamenti dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria da parte del committente.

Sul divieto di compensazione, la circolare spiega che i sostituti d’imposta interessati dall’applicazione del divieto maturano correntemente crediti che, in base alle relative disposizioni, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti (ad esempio, dei crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute).

Dal momento che, ex articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i crediti sono utilizzabili dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare, il divieto introdotto impedirebbe il recupero a valere sulle ritenute, che rappresentano, però, l’unico debito con il quale i sostituti d’imposta possono compensare i crediti medesimi.

Pertanto, in questi casi, deve essere considerata la necessità di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare i suddetti crediti e, dunque, il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola dell'8 febbraio 2020 - Durc fiscale. Poche certezze. Le imprese chiedono il rinvio - G. Lupoi

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