Rito Fornero, impugnazione con regole civilistiche e niente saltum

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10133 del 9 maggio 2014, interviene nell’ambito del cosiddetto “rito Fornero” introdotto dalla riforma del lavoro (L. 92/2012) in relazione ai licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della L 300/70, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Regole per impugnare un'ordinanza immediatamente esecutiva

I supremi giudici, dichiarando inammissibile il ricorso di un dirigente contro il licenziamento breve subìto, chiariscono che per impugnare un'ordinanza immediatamente esecutiva, ex articolo 1 comma 49 della legge 92/2012, si devono seguire le regole ordinarie dell'impugnazione civilistica.

Dunque, non si può procedere direttamente con l’appello in Cassazione, ma si deve impugnare l’atto innanzi al giudice che l'ha emesso.

Solo su quest’ultima pronuncia può essere adita la Cassazione, poiché solo questa è appellabile.

Inoltre, non è possibile il ricorso per saltum - art 360 comma 2 del Cc, ricorso per Cassazione con omissione dell’appello - che prevede un accordo specifico tra le parti, che nel caso non è stato raggiunto.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Sul rito Fornero appello standard - A. Gal.

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