Rivalutazioni nei righi senza errori

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Con il modello Unico 2009-SP è possibile consentire l’affrancamento di valore di quote di terreno (edificabile e non) e di partecipazioni societarie non quotate, permettendo così alle persone fisiche che nel 2008 hanno rideterminato tramite perizia giurata il valore fiscalmente riconosciuto di tali aree o quote possedute al 1° gennaio dello stesso anno di riportarlo in dichiarazione. Si tratta della possibilità riconosciuta dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 91) nel caso in cui l’incremento di valore espresso dall’area o dalla quota posseduta avesse reso conveniente il pagamento dell’imposta sostitutiva del 2 o del 4%, in luogo dell’Irpef ordinaria sulla plusvalenza latente. È dal 2001 che alle persone fisiche titolari di quote e terreni viene riconosciuta questa possibilità, che permette loro, in sede di successiva cessione, di determinare la plusvalenza su cui pagare l’Irpef detraendo dal corrispettivo percepito, al posto dell’originario costo di acquisto, il valore individuato dalla perizia di stima rivalutato in base agli indici Istat (circolare n. 6/E/2006). Esiste una specifica modalità con cui i soggetti Irpef devono inserire i nuovi valori delle partecipazioni e delle aree nei quadri RT (per le partecipazioni) e RM (per i terreni) di Unico 2009. La modalità non è complessa e richiede l’indicazione del valore che emerge dalla perizia di stima, dell’imposta sostitutiva corrispondente e dell’eventuale scelta per la rateizzazione, con un ulteriore campo destinato a comunicare se il versamento ha riguardato cumulativamente più beni. Nonostante la semplicità di compilazione dei quadri, non si deve sottovalutare l’importanza dell’azione stessa dato che in caso di sua omissione si potrebbero causare incertezze sulla validità dell’intervenuto affrancamento. Inoltre, si deve rammentare che l’indicazione dell’avvenuta rivalutazione non evita l’obbligo di dichiarare la cessione dell’area o della partecipazione (quadri RT, RM o RL), che potrebbe avvenire anche ad anni di distanza dalla rivalutazione stessa; in quest’ultimo caso è possibile che il corrispettivo di vendita sia superiore al valore periziato, per cui rimarrà una plusvalenza da dichiarare e assoggettare a imposizione secondo le modalità ordinarie. Poi, si sottolinea come ogni comproprietario che si è avvalso della rivalutazione è chiamato a dichiarare pro-quota il valore dell’area o della quota di pertinenza, mentre molte volte si può ritenere conveniente (erroneamente) procedere con un’indicazione cumulativa. Anche i soggetti che presentano il 730 devono obbligatoriamente compilare il modello Unico 2009 per segnalare di aver affrancato o versato l’imposta sostitutiva: in tal caso, sarà sufficiente il solo quadro RM o RT accompagnato dal frontespizio.

Sull’argomento dell’affrancamento di valore si è espressa anche la Ctp di Forlì, con la decisione n. 156/2008, con cui si è sancito che le persone fisiche titolari di terreni o di partecipazioni che, in questi anni, si sono avvalse dei vari provvedimenti di affrancamento del maggiore valore di carico dei beni mediante l’imposta sostitutiva del 2 o del 4%, possono contare su tale maggiore valore anche se hanno commesso (in buona fede) un errore nel versamento della prima o unica rata. L’ipotesi di un errato versamento in difetto del tributo è piuttosto frequente, soprattutto a seguito delle molteplici proroghe e nuove opportunità di rivalutazione che si sono susseguite a partire dagli articoli 5 e 7 della legge 448/01.

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