Rivista dalla cassazione penale l'"ingente quantità"

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Sentenza della quarta sezione penale della Corte di cassazione contrastante con l'orientamento seguito da altre pronunce e che rimodula il concetto di "ingente quantità" di stupefacenti al fine di rilevare il traffico illecito di tali sostanzei.

Con la pronuncia n. 9927 dell'11 marzo 2011 la Corte asserisce che non è possibile predeterminare i limiti quantitativi minimi al fine di configurare l'aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990 ossia l'ingente quantità. I giudici prendono atto che alcune sentenze precedenti non hanno ravvisato l'ingente quantità in presenza di sostanze denominate droghe pesanti al di sotto di due chili e di droghe c.d. leggere al di sotto dei 50 kg.

Invece la sentenza del 2010 n. 24571 ha contestato questi limiti ritenendo che la fissazione di un quantitativo spetta al legislatore e che comunque occorre avere riguardo, per valutare l'esistenza dell'aggravante, ai parametri già indicati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 17 del 2000:
- l’oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale;
- il grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta;
- la possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili.

Ciò non risulta contrario al principio di determinatezza in quanto i suddetti criteri permettono di escludere il rischio di genericità e consentono al cittadino di recepire in modo chiaro ed immediato il valore precettivo della norma.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Stupefacenti, no limiti prestabiliti - Alberici

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