RSPP interno anche non dipendente ma ben presente

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Con apposito quesito, la Confcommercio ha chiesto se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.

La Commissione interpelli sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 24 del 4 novembre 2014, ha chiarito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lo lega al datore di lavoro – lo stesso sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.

Pertanto, spetta al datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.

Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.

Quindi, conclude la Commissione, il termine "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 43 - Prevenzione e protezione, incarico anche a un esterno - Caiazza, Caiazza

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